Correzione dell’errore materiale sul giudice del rinvio nella ordinanza della Corte (Cass. civ. Sez. V n. 34787 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione di errore materiale della sentenza di legittimità, l’art. 391-bis cod. proc. civ. consente di emendare l’ordinanza che abbia individuato come giudice del rinvio un ufficio giudiziario diverso da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata. L’errore è riconoscibile quando la stessa ordinanza disponga il rinvio davanti al giudice in diversa composizione, indicazione che risulterebbe superflua ove si fosse inteso devolvere la causa a un ufficio diverso da quello di provenienza. La correzione è ammessa anche quando l’inesatta indicazione compaia tanto nella motivazione quanto nel dispositivo del provvedimento da emendare.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto da questa Corte, con l’ordinanza n. 13342 del 19/05/2025, l’accoglimento del primo motivo di ricorso, l’assorbimento dei restanti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio era stato individuato nella Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, mentre l’appello era stato deciso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

Rilevata la discrasia, la società ha proposto istanza di correzione di errore materiale, chiedendo l’emendamento sia della motivazione sia del dispositivo dell’ordinanza. Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio non partecipata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’istanza. L’ordinanza da correggere aveva indicato, al punto 6 della motivazione e nel dispositivo, quale giudice del rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, laddove il giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata era quello della Campania, come emergeva dallo stesso frontespizio del provvedimento in esame.

La Corte ha qualificato la discrasia come errore materiale, non come vizio di giudizio. L’argomento decisivo è di natura testuale: il rinvio era stato disposto davanti al giudice in diversa composizione. Questa indicazione, osserva il Collegio, sarebbe stata chiaramente superflua se l’ordinanza avesse voluto devolvere la causa a un ufficio giudiziario diverso da quello che aveva emesso la sentenza impugnata, giacché in tal caso la “diversa composizione” sarebbe stata implicita nella stessa alterità dell’ufficio.

Da qui la conclusione che le indicazioni erronee possono essere emendate con la procedura attivata dalla ricorrente. La correzione è stata disposta ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., sostituendo la parola “Toscana” con la parola “Campania” al punto 6 della motivazione e nel dispositivo dell’ordinanza n. 13342/2025.

Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha escluso ogni statuizione, richiamando Cass., Sez. U, n. 9438/2002 e, in senso conforme, Cass., Sez. U, n. 29432/2024. Il provvedimento si chiude con il mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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