Avviso bonario non dovuto per errori materiali in liquidazione automatizzata (Cass. civ. Sez. V n. 11693 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di comunicazione dell’esito del controllo, previsto dall’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, non è imposto in tutti i casi di iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. L’emissione della cartella di pagamento con le modalità dell’art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati dichiarati. In tale ultima ipotesi l’omissione, a seconda della sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella, oppure requisito di validità della procedura e della cartella, con applicazione immediata della nullità prescritta dall’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000.

Il Fatto

Alla società contribuente veniva notificata una cartella di pagamento per complessivi € 254.711,15, comprensivi di sanzioni e interessi, per recupero di crediti d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, ex art. 8 l. n. 488 del 2000, relativi alle annualità 2001 e 2002, nonché per controllo automatizzato, ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, della dichiarazione dei redditi per il 2002.

La cartella, impugnata dalla società, veniva annullata in primo grado. L’appello dell’ufficio era respinto dalla Commissione tributaria regionale, che riteneva nulla la cartella per mancanza del cd. avviso bonario. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi, cui la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’ufficio denunciava la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia sull’esistenza di un avviso di recupero, notificato e mai impugnato, relativo ai crediti d’imposta utilizzati nel 2001, atto prodromico rispetto a parte dei crediti portati in cartella. La Corte ritiene il motivo fondato: il giudice d’appello, concentrandosi sulla mancata comunicazione dell’avviso bonario, ha del tutto pretermesso la pronuncia su una delle ragioni d’appello, ossia che parte del credito erariale si fondava su un avviso di recupero divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Sulla questione la sentenza è del tutto omissiva, così che, nei limiti della domanda non esaminata, il provvedimento d’appello è nullo. Irrilevanti sono le difese della controricorrente, secondo cui l’atto di recupero non sarebbe mai stato notificato: si tratta di questioni di merito che il giudice avrebbe dovuto esaminare. L’omessa pronuncia ha obliterato ogni valutazione in tema, viziando processualmente la sentenza.

Con il secondo motivo l’ufficio si duole della violazione degli artt. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello aveva ritenuto nulla la cartella perché non preceduta dall’avviso bonario. La Corte ritiene il motivo palesemente fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Si è affermato che l’emissione della cartella con le modalità dell’art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo, salvo che la procedura non si limiti a rilevare meri errori materiali ma richieda rettifiche preventive: in tal caso l’omissione può costituire mera irregolarità oppure requisito di validità della procedura, con applicazione della nullità ex art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 (ex multis, Cass. n. 1711 del 2018; n. 14949 del 2018; n. 17479 del 2019; n. 18405 del 2021; n. 39331 del 2021).

Nel caso di specie le irregolarità rilevate attenevano al recupero di crediti d’imposta per incrementi occupazionali, ex l. n. 388 del 2000, oppure, ai fini Iva, a debiti per importi dichiarati in misura superiore ai versamenti risultanti. Si tratta di errori che, sul piano formale, non rientrano tra le ipotesi di incertezza interpretativa della dichiarazione, per le quali non è necessaria la preventiva comunicazione. La sentenza va dunque cassata e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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