Omessa pronuncia su compensi ulteriori e autonomia dalla qualificazione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23031 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che rigetti la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro non può considerare implicitamente respinta anche la domanda, formulata in via subordinata, di pagamento dei compensi ulteriori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti. Le due pretese si fondano su titoli distinti e autonomi, sicché l’infondatezza della prima non assorbe la seconda. La mancata pronuncia su quest’ultima integra omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e determina cassazione con rinvio della sentenza di appello. La conversione del rapporto ex art. 69 d.lgs. n. 276/2003, invece, resta esclusa quando emerga l’esistenza di un valido progetto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Fatto

Il ricorrente, già incaricato dalla società convenuta e successivamente nominato, con contratto d’opera professionale a durata indeterminata, alla direzione di un fondo pensionistico, impugnava davanti al giudice del lavoro la comunicazione con cui il Presidente del Fondo gli aveva revocato l’incarico. Riteneva tale revoca qualificabile come licenziamento e domandava il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, o in via gradata l’accertamento della subordinazione ex art. 69 d.lgs. n. 276/2003, con ogni conseguenza economica e normativa.

Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo il rapporto vicino alla figura dell’organo statutario e non ravvisando eterodirezione. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava la violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo l’erroneità del diniego di conversione del rapporto per assenza di uno specifico progetto.

La Corte ha ritenuto il motivo non fondato. La Corte territoriale aveva escluso la conversione non già in forza della deroga del terzo comma dell’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, ma per la presenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa connesso a un valido progetto: la proposta contrattuale era stata avanzata direttamente dal ricorrente, che aveva contribuito a redigerne il contenuto, ed egli era inserito in una squadra di professionisti per verifiche sulla situazione economica del Fondo. Il posto di direttore era formalmente ricoperto da altri soggetti.

Veniva invece accolto il secondo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sulla domanda, formulata in via subordinata, di pagamento dei compensi comunque dovuti.

La Corte ha rilevato che, in ossequio ai principi di autosufficienza e specificità, il ricorrente aveva dimostrato di avere proposto la domanda in primo grado e di averla reiterata in appello. I giudici di merito non si erano pronunciati su tale pretesa, né la stessa poteva ritenersi implicitamente respinta per la ritenuta infondatezza della domanda di subordinazione, essendo fondate su titoli distinti e autonomi.

La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, che dovrà esaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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