Prescrizione del danno da tardivo recepimento delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 4823 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria, si prescrive nel termine decennale decorrente dall’entrata in vigore, il 27 ottobre 1999, della legge n. 370/1999. La circostanza che la cristallizzazione dell’inadempimento statale sia stata resa definitiva dall’art. 11 della legge n. 370/1999, che ha riconosciuto la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, onerava della reazione i soggetti pretermessi. Le incertezze in ordine alla giurisdizione, alla natura dell’azione, al termine e alla decorrenza della prescrizione e alla individuazione del soggetto passivamente legittimato non integrano cause di sospensione e non impediscono il decorso del termine.

Il Fatto

Alcuni medici, iscritti e frequentanti corsi di specializzazione tra il 1979 e il 1994, hanno agito in giudizio per ottenere la condanna dello Stato al risarcimento dei danni subiti per la tardiva e incompleta attuazione delle direttive comunitarie sul riconoscimento del compenso per l’attività svolta nell’ambito dei corsi.

Il giudice di primo grado ha accertato la prescrizione del diritto azionato. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, confermando che il termine decorre dall’entrata in vigore della legge n. 370/1999. Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto due ricorsi per cassazione, successivamente riuniti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nucleo della questione: se la situazione di incertezza sulla individuazione del rimedio giurisdizionale effettivo abbia potuto ritardare la decorrenza della prescrizione fino all’entrata in vigore della legge n. 183/2011. I ricorrenti sostengono che il termine non potesse decorrere prima della definizione della natura dell’azione, del giudice competente e del soggetto passivamente legittimato.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato inaugurato dalle sentenze c.d. gemelle del 2011 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022 e n. 18640 del 2022. La condotta statale del 1999 ha palesato in modo definitivo l’adempimento soggettivamente parziale, rendendo ragionevole la cristallizzazione della lesione e innescando la decorrenza estintiva.

Le censure sui profili di incertezza sono giudicate infondate. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione, potendo l’interruzione avvenire anche stragiudizialmente. La qualificazione aquiliana o da inadempimento non ha effetti sul dies a quo. La legittimazione passiva spetta allo Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’evocazione di un organo diverso è mera irregolarità, sanabile ai sensi della legge n. 260/1958, art. 4.

La Corte esclude la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché dal 27 ottobre 1999 nessuna norma interna impediva di agire, nessun dubbio sussisteva sul soggetto tenuto al risarcimento e ogni eventuale errore sulla giurisdizione era rimediabile con il regolamento di giurisdizione.

I ricorsi sono dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., per conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Corte e per mancanza di critiche idonee a mutarne l’orientamento. I ricorrenti sono condannati al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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