Giurisdizione contabile e rapporto di servizio del professionista incaricato (Cass. civ. Sez. Un. n. 35001 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparto della giurisdizione, la giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale conseguente all’illegittima percezione di contributi pubblici non dipende dalla natura pubblica o privata del soggetto né dal titolo dell’incarico, ma dalla natura del danno e dallo scopo perseguito dall’amministrazione. È configurabile un rapporto di servizio quando il privato, ponendo in essere attività preparatorie o istruttorie sostitutive o integrative di quelle dell’ente erogante, contribuisca con efficacia causale determinante alla illegittima percezione del finanziamento. In tale ipotesi rientra il professionista incaricato dalla società beneficiaria che abbia redatto perizie e certificato stati di avanzamento e ultimazione dei lavori. La questione circa la suddivisione della potestas iudicandi tra giudice civile e giudice penale non integra un conflitto di giurisdizione, ma investe la ripartizione delle competenze all’interno del plesso ordinario.

Il Fatto

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale, ha condannato il ricorrente, in solido con altri, al risarcimento del danno erariale di oltre trecentomila euro, per l’indebita percezione di contributi pubblici da parte di una società cooperativa nell’ambito di un progetto di rimboschimento. Il professionista ha impugnato la decisione contestando, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice contabile, avendo svolto la propria attività come libero professionista in forza di un rapporto privatistico con la società.

La Corte dei conti, in sede d’appello, ha rigettato l’impugnazione, ritenendo sussistente la propria giurisdizione per essere la condotta del professionista integrativa dell’attività istruttoria dell’amministrazione erogante. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., deducendo il difetto di giurisdizione e un conflitto reale con il giudice penale.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni unite dichiarano inammissibile la censura di conflitto positivo di giurisdizione. La ripartizione della potestas iudicandi tra giudice civile e giudice penale non attiene al riparto tra giurisdizione ordinaria e speciale, ma alla suddivisione delle competenze entro il medesimo plesso ordinario, sicché difettano i presupposti del conflitto.

Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte richiama l’orientamento risalente secondo cui il baricentro del discrimine tra giurisdizione ordinaria e contabile si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e agli scopi perseguiti dall’amministrazione. La giurisdizione contabile sussiste ogni volta che un soggetto sia investito del compito di porre in essere un’attività della pubblica amministrazione, a prescindere dalla natura pubblica o privata dello stesso e dalla fonte dell’investitura.

Il collegio richiama Sezioni Unite n. 14436 del 2018, che ha riconosciuto la giurisdizione contabile nei confronti del privato che, quale libero professionista o dipendente del futuro percettore, abbia eseguito perizie o attività preparatorie indispensabili all’ottenimento di fondi pubblici, instaurando in tal modo il rapporto di servizio.

Nel caso concreto, il professionista ha svolto attività preparatorie e istruttorie — redazione di perizie, certificazioni di stati di avanzamento e ultimazione dei lavori — indispensabili per l’indebito conseguimento del finanziamento. Tali condotte sono qualificabili come sostitutive o integrative dell’attività istruttoria dell’ente erogante.

La Corte esclude la pertinenza dei precedenti invocati dal ricorrente. Il riferimento alla giurisdizione ordinaria per l’attività del progettista di opera pubblica non si applica quando il professionista si sia inserito nell’iter di erogazione del contributo. Il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori attribuito a un altro soggetto non oscura la relazione funzionale instauratasi con il ricorrente quale progettista e direttore dei lavori. La questione relativa agli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità appartiene al merito.

Le Sezioni unite dichiarano, ai sensi dell’art. 382, comma 1, cod. proc. civ., la giurisdizione della Corte dei conti e rigettano il ricorso, con raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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