Sanzioni Banca d’Italia su remunerazioni e natura interpretativa della novella (Cass. civ. Sez. II n. 10357 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione, emanate il 30 marzo 2011, trovavano fondamento, già prima della novella del 2011, nelle lett. b) e d) del previgente art. 53 TUB, concernenti il contenimento del rischio e l’organizzazione amministrativa e contabile. L’art. 22, comma 2, lett. a), n. 1), della legge n. 217 del 2011, sostituendo la lett. d) dell’art. 53, introduce una norma sostanzialmente interpretativa e specificativa, volta ad attuare la direttiva 2010/76/UE. Ne deriva che nessuna violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981 si determina. Nei procedimenti di opposizione a sanzioni pecuniarie per violazione del TUB, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare la sanzione entro i limiti edittali, senza essere tenuto a specificare i criteri seguiti, ove dalla motivazione emerga il riferimento ai parametri dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981.

Il Fatto

La Banca d’Italia irrogava al ricorrente, componente del consiglio di amministrazione e del comitato interno per la remunerazione di un istituto di credito, una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e degli obblighi di comunicazione all’organo di vigilanza.

Il ricorrente proponeva opposizione dinanzi al TAR Lazio, che si dichiarava privo di giurisdizione. Riassunta la causa davanti alla Corte d’Appello di Roma, l’opposizione veniva rigettata con ordinanza. Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione del principio di irretroattività, sostenendo che la condotta contestata era anteriore alla modifica dell’art. 53 TUB, di natura innovativa, e che il richiamo alle disposizioni di vigilanza del 30 marzo 2011 integrava un’illegittima modificazione del capo di imputazione.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, dando continuità alla giurisprudenza formatasi sulla medesima vicenda. L’art. 22, comma 2, lett. a), n. 1), della legge n. 217 del 2011 costituisce una norma interpretativa, diretta ad attuare la direttiva comunitaria per evidenziare l’importanza dei meccanismi di remunerazione dell’alta dirigenza e impedire assunzioni di rischi ingiustificati.

Il potere regolamentare della Banca d’Italia preesisteva alla novella, trovando fondamento nelle lett. b) e d) del previgente art. 53 TUB. Le disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione erano riconducibili al contenimento dei rischi e all’organizzazione amministrativa e ai controlli interni. Ne consegue l’insussistenza di alcuna violazione del principio di legalità.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva che la somma riconosciuta al direttore generale trovava giustificazione causale in un accordo transattivo, estraneo alle disposizioni sulle remunerazioni. La Corte ha ribadito che le erogazioni si aggiungevano a quelle contrattualmente previste e che, anche a voler riconoscere la natura transattiva, restava fermo il rispetto delle prescrizioni prudenziali, tra cui l’obbligo di pagamento differito e i meccanismi di correzione ex post.

Il terzo motivo censurava la carenza di motivazione sulla determinazione della sanzione e il differente trattamento rispetto agli altri componenti del consiglio. Il motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte d’Appello ha adeguatamente motivato la congruità della sanzione, valorizzando la duplice qualità del ricorrente, componente del consiglio e del comitato per la remunerazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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