Consulenza tecnica sanitaria: gravi motivi e rinnovazione officiosa (Cass. civ. Sez. III n. 34998 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito valutare l’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità ove sia sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici. La sostituzione del consulente tecnico d’ufficio trova la propria legittimazione nei gravi motivi previsti dall’art. 196 c.p.c., che il giudice può ravvisare nella natura gravemente deficitaria della relazione, fondata su premesse errate o apodittiche e motivata in modo inadeguato. La nomina del nuovo consulente revoca implicitamente il precedente incarico. Il vizio di motivazione concernente le risultanze tecniche e il procedimento seguito dal c.t.u. è deducibile solo se il ricorrente precisi e specifichi gli elementi di causa non valutati, secondo il principio di autosufficienza del ricorso.

Il Fatto

La vicenda si svolge nel giudizio di rinvio conseguente a una pronuncia di annullamento in sede penale. La ricorrente aveva agito per il risarcimento del danno subito per il decesso del figlio, asseritamente riconducibile alla negligente esecuzione delle prestazioni di medico rese per il trattamento della patologia da cui il paziente era affetto.

La Corte d’appello di Catania, quale giudice del rinvio, ha rigettato la domanda, rilevando l’insussistenza del nesso di causalità tra le omissioni contestate al sanitario e l’evento letale: anche una corretta esecuzione delle prestazioni non avrebbe impedito il decesso, secondo i criteri imposti dal giudice di legittimità penale. Avverso tale decisione la ricorrente propone ricorso per cassazione con sei motivi; il convenuto resiste con controricorso e ricorso incidentale, incentrato sulla compensazione integrale delle spese.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente. La ricorrente deduceva la nullità della sentenza e degli atti istruttori per la ritenuta invalidità della consulenza tecnica e per la sostituzione del consulente senza i presupposti dell’art. 196 c.p.c. La Corte li dichiara infondati, sottolineando come le censure siano superate dalla motivazione del giudice del rinvio in ordine alla sussistenza di giustificati motivi di merito, al di là della correttezza formale della composizione del collegio peritale.

Assume valore dirimente la riconosciuta natura gravemente deficitaria della relazione originaria, fondata su premesse errate e apodittiche, con motivazione inadeguata sulle reali possibilità salvifiche del paziente. Tali argomentazioni integrano i gravi motivi che legittimano la sostituzione dell’ausiliare. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il potere di rinnovare le indagini tecniche non è sindacabile in legittimità ove adeguatamente motivato (Sez. 6, ordinanza n. 2103 del 2019; Sez. 3, sentenza n. 27247 del 2008).

Le contestazioni sul contenuto della nuova relazione si traducono in una rivisitazione nel merito dei fatti, non consentita in legittimità. La Corte ribadisce che, per dedurre un vizio di motivazione sulle risultanze tecniche, occorre specificare le controdeduzioni non considerate o i mezzi di prova contrari non ammessi, in ossequio all’autosufficienza del ricorso (Sez. 2, sentenza n. 8383 del 1999; Sez. 3, sentenza n. 11457 del 2007).

Quanto alla sostituzione del consulente che aveva formalizzato rinuncia, il Collegio osserva che il provvedimento di nomina del precedente ausiliare deve ritenersi implicitamente revocato attraverso la nomina del nuovo c.t.u., circostanza sufficiente a escludere l’invalidità della sostituzione. Il motivo sull’utilizzo di assunti propri della sentenza penale poi annullata è infondato, perché la valutazione delle fonti di cognizione va operata sul piano della tenuta del ragionamento scientifico, non su quello formale della persistenza della sentenza. È invece inammissibile la censura sull’omessa allegazione delle osservazioni di parte e dei verbali, poiché la ricorrente ha prospettato la lesione del diritto di difesa in modo irriducibilmente astratto, senza indicare il pregiudizio concreto (Sez. 3, ordinanza n. 26419 del 2020).

Il ricorso incidentale è respinto: la Corte territoriale ha correttamente individuato le gravi ed eccezionali ragioni della compensazione integrale nella complessità del giudizio, con motivazione intelligibile. In via preliminare la Corte conferma che, dopo il d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. deve essere solo depositato e non notificato (Sez. 1, sentenza n. 18683 del 2024; Sez. 3, ordinanza n. 8678 del 2025). Ne deriva il rigetto di entrambi i ricorsi, con compensazione delle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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