Licenziamento socia lavoratrice per gmo e reintegrazione senza manifesta insussistenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 87 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della legge n. 604/1966 richiede la soppressione del posto di lavoro, la riferibilità della scelta datoriale a effettivi e non simulati progetti organizzativi, e l’impossibilità di reimpiego del lavoratore, con onere probatorio a carico del datore di lavoro. L’accertata mancanza del nesso causale tra recesso e motivo addotto integra la insussistenza del fatto che legittima la tutela reintegratoria. Tale verifica, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della parola «manifesta» contenuta nell’art. 18, settimo comma, legge n. 300/1970, deve prescindere dal carattere di evidenza immediata. La tutela reintegratoria è applicabile anche alla socia lavoratrice di cooperativa, non essendo il rapporto associativo cessato con il licenziamento.

Il Fatto

La socia lavoratrice di una società cooperativa era addetta all’area amministrativa e contabile. Dopo un periodo di assenza, al rientro in azienda veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo, con contestuale attribuzione delle sue mansioni ad altro socio lavoratore.

Il Tribunale, in esito al rito Fornero, dichiarava illegittimo il licenziamento per difetto di prova del nesso causale e dell’obbligo di répechage, applicando la tutela indennitaria di venti mensilità. La Corte d’appello rigettava sia il reclamo principale della cooperativa sia quello incidentale della lavoratrice. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione; la cooperativa resisteva con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale della cooperativa, che censurava la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di merito. Il collegio rileva che le doglianze non prospettano un problema interpretativo, né una falsa applicazione di legge, ma investono la valutazione delle risultanze di causa, sindacabile in sede di legittimità solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione. Le censure si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio, insindacabile in cassazione.

Quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte precisa che la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dei propri poteri; non è invece deducibile la mera attribuzione di maggior forza di convincimento a talune prove. Neppure opera il vizio di omesso esame, versandosi in ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., applicabile ratione temporis. Il ricorso incidentale è pertanto inammissibile.

Passando al ricorso principale, la Corte ricostruisce i presupposti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la soppressione del posto, la riferibilità della scelta a progetti datoriali insindacabili nel merito ma effettivi e non simulati, e l’impossibilità di reimpiego. L’onere probatorio grava sul datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante presunzioni.

Il collegio richiama quindi la sentenza Corte cost. n. 125 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 18, settimo comma, secondo periodo, legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, limitatamente alla parola «manifesta». La verifica dell’insussistenza del fatto deve dunque prescindere dal carattere di evidenza immediata.

La Corte territoriale, pur avendo accertato l’inesistenza del riassetto organizzativo e l’assenza di prova dell’obbligo di répechage, aveva confermato la sola tutela indennitaria, disattendendo i principi richiamati. La motivazione risulta apparente, perché graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione. Il ricorso principale è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione. Assorbiti gli ulteriori motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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