Notifica impositiva e irreperibilità assoluta del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 21384 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, la procedura prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 presuppone che il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario abbiano accertato l’irreperibilità assoluta del contribuente, cioè che questi non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. A tal fine occorre svolgere ricerche volte a verificare che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Nessuna norma prescrive quali attività debbano esattamente compiersi né con quali espressioni documentarne l’esito nella relata, purché emerga con chiarezza l’effettivo compimento delle ricerche, a chi siano attribuibili e a quale notifica si riferiscano. In mancanza di tale accertamento, si deve procedere secondo le modalità dell’art. 140 cod. proc. civ. e l’attestazione dell’irreperibilità assoluta non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio.

Il Fatto

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatagli per Irpef, Irap e Iva relativi all’anno d’imposta 2004, oltre sanzioni e interessi, deducendo la mancata notifica dell’avviso di accertamento presupposto. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo legittimamente notificato l’atto presupposto. Il contribuente proponeva appello.

La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva il gravame, qualificando la fattispecie come irreperibilità relativa e ritenendo necessaria la notifica ex art. 140 cod. proc. civ., poiché il messo notificatore aveva accertato l’effettiva residenza del contribuente in Ardea. L’Amministrazione finanziaria ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 600 del 1973 e sulla falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., avendo il giudice d’appello ritenuto sussistente una reperibilità relativa laddove dagli atti emergeva un’ipotesi di irreperibilità assoluta.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta la distinzione tra le due ipotesi di irreperibilità. Nel primo caso, di irreperibilità relativa, si ha un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione: il notificante deve immettere l’avviso in cassetta e inviare una raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito del plico. Nel secondo caso, di irreperibilità assoluta, il notificante, dopo le opportune ricerche, affigge all’albo pretorio l’avviso di deposito presso il Comune, in busta chiusa e sigillata, con perfezionamento nell’ottavo giorno successivo all’affissione.

Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’irreperibilità assoluta presuppone che nel Comune già sede del domicilio fiscale il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e manchino dati ed elementi oggettivamente idonei per notificare altrimenti l’atto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018). Le ricerche demandate al notificatore non sono tipizzate da alcuna norma, ma dalla relata deve evincersi con chiarezza il loro effettivo compimento.

Viene ribadito che, prima di procedere ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo dell’art. 140 cod. proc. civ., devono svolgersi ricerche volte a verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018). È illegittima la notifica effettuata ai sensi della lett. e) quando il messo abbia attestato la sola irreperibilità nel Comune senza indicare le ricerche compiute, dovendosi ricorrere all’art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 24260 del 13/11/2014).

Nel caso concreto, dagli atti del procedimento notificatorio trascritti in ricorso emerge che il 16 dicembre 2009 la notificazione dell’avviso di accertamento, dopo un primo tentativo a mezzo posta rimasto infruttuoso per “indirizzo inesatto”, era rinnovata con raccomandata all’indirizzo di residenza; la raccomandata era restituita per essere il destinatario “sconosciuto”. Il notificatore depositava quindi l’atto presso la casa comunale di Ardea, dopo che la ricerca anagrafica aveva confermato la correttezza dell’indirizzo di notifica. Il contrasto tra le risultanze anagrafiche e gli accertamenti compiuti in loco rendeva evidente la sussistenza dell’irreperibilità assoluta.

La notifica era pertanto legittimamente eseguita, poiché la procedura ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 opera quando il destinatario risulti trasferito in luogo sconosciuto e il messo, svolte le ricerche nel Comune del domicilio fiscale e accertata l’irreperibilità presso la residenza anagrafica, proceda al deposito nella casa comunale e all’invio della raccomandata informativa ex art. 140 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4657 del 21/02/2020). Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame del merito.

Nota della Redazione

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