Correzione dell’errore materiale sull’indicazione del nome della parte in sentenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 90 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale contenuto nell’intestazione di una sentenza di legittimità, consistente nell’indicazione di un nominativo diverso da quello della parte, è emendabile con il procedimento di correzione di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. L’inesatta indicazione è frutto di mera disattenzione e non incide sul contenuto decisorio del provvedimento. Il rimedio opera quando l’errore sia percepibile ictu oculi e la correzione non comporti una modificazione della volontà del giudice. Il giudice della correzione non può sostituirsi al giudice della decisione, ma può ripristinare la corrispondenza tra il provvedimento e il suo contenuto effettivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ. avverso una sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso proposto nei suoi confronti da due Amministrazioni, con condanna di queste ultime alle spese processuali. Nell’intestazione della sentenza, in prima pagina, terz’ultima riga, la Corte aveva indicato un nominativo diverso da quello corretto della parte.
L’inesatta indicazione era stata recepita dalla sentenza della Corte di appello che aveva definito il grado precedente. La questione approda così davanti al giudice della correzione, chiamato a verificare la natura dell’errore e la sua emendabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che l’errore contenuto nell’intestazione consiste nell’indicazione di un nome diverso da quello della parte, in ciò seguendo erroneamente l’indicazione della sentenza di appello. Si tratta di un errore di mera disattenzione, che non investe il contenuto decisorio del provvedimento ma solo la sua intestazione.
La Corte richiama il consolidato orientamento in materia di correzione degli errori materiali. Il rimedio è ammissibile quando l’errore sia immediatamente percepibile e la sua eliminazione non modifichi la volontà del giudice espressa nella decisione. I precedenti citati — Cass. Sez. un. n. 9438 del 2002, Cass. n. 10203 del 2009 e Cass. n. 21213 del 2013 — confortano questa lettura.
Nel caso concreto, la correzione si limita a ripristinare la corrispondenza tra il nome indicato nell’intestazione e quello effettivo della parte. Non si incide sul dispositivo né sulle statuizioni di condanna alle spese. Il ricorso è pertanto accolto e la Corte dispone la correzione del nome, con annotazione a margine dell’originale del provvedimento.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte esclude che vi sia luogo a provvedere, in coerenza con la natura del rimedio e con l’assenza di una vera contrapposizione tra le parti su questo specifico oggetto.
Nota della Redazione
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