Spese di lite nelle prestazioni assistenziali e valore per scaglioni (Cass. civ. Sez. I n. 33914 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, si applica il criterio dell’art. 13, comma 1, cod. proc. civ.: se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. La liquidazione che riconosca un importo complessivo significativamente inferiore alla soglia minima delle tariffe professionali, senza indicare il sistema adottato, integra violazione di legge ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e dei parametri fissati dal D.M. n. 147/2022, vigenti ratione temporis. La censura è ammissibile quando il ricorrente indichi con precisione la tariffa pertinente, assolvendo gli oneri di specificazione e autosufficienza.

Il Fatto

La ricorrente aveva agito in sede di opposizione ad ATPO, ex art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., avverso gli esiti della consulenza tecnica della fase sommaria. Nel giudizio riunito, a seguito delle contestazioni separatamente svolte dalla parte privata e dall’INPS, il Tribunale aveva respinto l’opposizione dell’Istituto e, accogliendo quella della parte privata, aveva modificato la decorrenza della prestazione dalla domanda amministrativa, condannando l’INPS alla rifusione delle spese liquidate in € 2.800,00 complessivi.

La parte privata ha impugnato in Cassazione la sola statuizione sulle spese, dolendosi della loro insufficiente liquidazione per entrambe le fasi di giudizio. L’INPS ha resistito con controricorso, rimettendosi alla decisione e chiedendo di non essere condannato alle spese di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ. e dei parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre che degli artt. 2, 4, 5, 9 e 12 della legge n. 49/2023 e dell’art. 2233 cod. civ., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.

La Corte ritiene il motivo fondato anzitutto sul piano dell’ammissibilità. Il ricorso rispetta gli oneri di specificazione e allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ. e il principio di autosufficienza come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8950/2022, contenendo precise indicazioni della tariffa pertinente, necessarie per consentire il controllo di legittimità previa verifica della veridicità di quanto affermato.

Nel merito, la Corte richiama il principio secondo cui, per la determinazione del valore della causa nelle controversie su prestazioni assistenziali, si applica il criterio dell’art. 13, comma 1, cod. proc. civ.: se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni, come affermato dalle Sezioni Unite n. 10455 del 2015 e ribadito da Cass. n. 11204/2022.

Applicando tali principi, il valore della causa va collocato nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, rientrando in esso l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta. Il calcolo prospettato dalla ricorrente — tre fasi nella fase sommaria, quattro fasi nell’opposizione introdotta dall’INPS e due fasi nel giudizio riunito introdotto dalla parte privata, con riduzione al 50% — conduce a € 4.721,00 di valori tariffari minimi, ed è ritenuto corretto dalla Corte.

Poiché il Tribunale ha liquidato la minor somma complessiva di € 2.800,00, senza indicare il sistema adottato e riconoscendo un importo significativamente al di sotto della soglia minima delle tariffe professionali, sussiste la violazione di legge denunciata. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza è cassata nella parte relativa alla statuizione sulle spese e la causa è rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso Magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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