Ricorso avverso ordinanza ex art 348-bis contro sentenza di primo grado (Cass. civ. Sez. I n. 21815 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello definito con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione non ha ad oggetto l’ordinanza della Corte di appello, ma la sentenza di primo grado. L’art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ. impone che l’impugnazione sia proposta avverso la decisione del Tribunale, poiché è sulle ragioni del primo giudice che si fonda la valutazione di difetto di ragionevole probabilità di accoglimento. Lo scrutinio di legittimità va dunque condotto rispetto a quelle ragioni. Restano fermi i soli vizi propri costituenti violazioni processuali, quali l’inosservanza delle specifiche previsioni degli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1 e 2, cod. proc. civ. Il ricorso che investa direttamente l’ordinanza di inammissibilità è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, già mutuataria di un istituto di credito, cui si era affiancata una società cessionaria del relativo credito, aveva visto respingere in primo grado le proprie doglianze sull’usurarietà degli interessi di mora e sull’effetto anatocistico insito nel piano di ammortamento alla francese adottato per l’estinzione del mutuo.
Proposto appello, la Corte di appello di Milano lo aveva dichiarato inammissibile a mente dell’art. 348-bis cod. proc. civ., allora vigente, ritenendo l’impugnazione priva di ragionevole probabilità di accoglimento. La ricorrente ha allora investito la Cassazione dell’ordinanza di inammissibilità, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta una questione preliminare, logicamente assorbente rispetto allo scrutinio dei motivi. Il ricorso ha ad oggetto una pronuncia resa in grado di appello, ma non all’esito di una rinnovata cognizione di merito: si tratta di una decisione di inammissibilità adottata in applicazione dell’art. 348-bis cod. proc. civ., con cui il giudice dell’appello ha preso atto che l’impugnazione non aveva ragionevole probabilità di essere accolta.
Da tale qualificazione discende una conseguenza processuale precisa. Ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione, pur dovendo richiamare l’ordinanza e produrla in allegato, non ha ad oggetto l’ordinanza di inammissibilità, bensì la sentenza del Tribunale. È con riferimento alle ragioni enunciate dal primo giudice, che ha deciso nel merito, che la Corte di appello ha potuto emettere in limine la pronuncia contestata.
Ne deriva che è rispetto a quelle ragioni che deve svolgersi lo scrutinio di legittimità. La Corte richiama la giurisprudenza sul punto, ricordando che, con il solo limite dei vizi propri costituenti violazioni processuali delle specifiche previsioni degli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1 e 2, cod. proc. civ., nel caso di giudizio di appello concluso con l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., l’impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo grado.
Nel caso concreto nessuno di tali vizi processuali è stato denunciato. Il ricorso, diretto contro l’ordinanza di inammissibilità, è pertanto inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle controricorrenti, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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