Notifica a persona di famiglia e presunzione di consegna dell’atto (Cass. civ. Sez. III n. 246 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione, la consegna dell’atto a persona di famiglia ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ. non postula né il solo rapporto di parentela né il requisito della convivenza con il destinatario, non richiesto dalla norma. È sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione iuris tantum che il consegnatario provveda a consegnare l’atto al destinatario. Grava su chi assume di non averlo ricevuto l’onere di provare il carattere meramente occasionale della presenza del consegnatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche. La disciplina differenziata rispetto alla notifica a mezzo posta rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede il diritto di difesa, essendo il destinatario ammesso a contestare il rapporto di convivenza e a proporre querela di falso.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un atto di donazione con cui il coniuge della ricorrente le attribuiva la proprietà di alcuni immobili. Dopo il decesso del marito, la ricorrente rinunciava all’eredità e l’asse devoluto allo Stato. Un istituto di credito, titolare di un credito per cui il de cuius si era costituito garante, notificava l’atto di citazione in revocatoria ordinaria chiedendo dichiararsi l’inefficacia della donazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava. La ricorrente proponeva allora ricorso per cassazione con undici motivi, censurando in particolare la validità della notifica dell’atto introduttivo, eseguita a mani della figlia, e la declaratoria di contumacia che ne era seguita.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, legati da nesso di connessione. Il primo gruppo contesta la legittimità costituzionale dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ. per la disparità di trattamento rispetto alla notifica a mezzo posta, dove la raccomandata informativa è prevista a persona di famiglia. Il secondo gruppo investe la validità della notifica e l’assunzione della conoscenza del processo.
La questione costituzionale è dichiarata manifestamente infondata. La Corte rileva che le ipotesi normative poste a raffronto sono diverse e ricevono disciplina diversa nel ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, richiamando la giurisprudenza costituzionale (tra cui Corte cost. n. 17 del 2011). La natura pubblica dell’ufficio e la responsabilità disciplinare, civile e penale dell’ufficiale giudiziario giustificano il trattamento differenziato rispetto al servizio postale. La lesione del diritto di difesa è esclusa perché il destinatario può confutare in giudizio il rapporto di convivenza e proporre querela di falso contro l’attestazione.
Nel merito, la Corte richiama l’indirizzo secondo cui la qualità di persona di famiglia si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite nella relata, incombendo sul destinatario la prova contraria (in termini: Cass. Sez. I n. 11228 del 2021; Cass. Sez. V n. 11815 del 2020). La certificazione anagrafica del familiare non è sufficiente a vincere la presunzione, occorrendo la dimostrazione dell’occasionalità della presenza.
La Corte d’appello, rileva il Collegio, ha accertato che la consegna avvenne a mani della figlia e ha considerato non credibile l’asserzione della ricorrente di aver conosciuto il processo solo con la notifica della sentenza, non essendo stata fornita la prova richiesta dall’art. 294 cod. proc. civ. Né sussiste l’omessa pronuncia su decadenza, prescrizione ed eccepita nullità: la Corte territoriale ha ritenuto valida la notifica, non decorso il termine prescrizionale e la ricorrente decaduta dall’impugnazione della sentenza non definitiva. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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