Estinzione processo per mancata rinnovazione citazione dopo rilievo officioso nullità (Cass. civ. Sez. III n. 14800 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, qualora l’attore non rispetti il termine a comparire e il convenuto non si costituisca, la nullità della citazione non può essere dichiarata d’ufficio dal giudice senza l’osservanza dello schema dell’art. 164, comma 2, cod. proc. civ. L’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307, comma 3, cod. proc. civ. presuppone l’esplicito rilievo officioso del vizio, l’assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione dell’atto e l’inerzia dell’attore. In mancanza di tali adempimenti, il provvedimento che dichiara l’estinzione è illegittimo perché reso al di fuori dello schema legale.

Il Fatto

Un creditore procedente promuove azione esecutiva mediante pignoramento presso terzi, sul presupposto che il terzo pignorato fosse debitore del debitore esecutato in forza di un saldo di prezzo derivante da compravendita immobiliare. Il terzo rende dichiarazione negativa ex art. 547 cod. proc. civ., sostenendo che tutti i rapporti erano stati definiti prima del pignoramento per effetto di una scrittura privata di ricognizione della intervenuta compensazione.

Il giudice dell’esecuzione accerta comunque l’obbligo del terzo ex art. 549 cod. proc. civ. e assegna il credito al procedente. Proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., il giudice concede il termine per l’introduzione del giudizio di merito. In quel giudizio il convenuto eccepisce l’improcedibilità per il mancato rispetto dei termini a comparire dimidiati ex art. 618 cod. proc. civ. Il debitore esecutato rimane contumace. Dopo una nuova udienza fissata con decreto, il Tribunale dichiara estinto il giudizio per mancata rinnovazione della citazione nei confronti del contumace. Il soccombente ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il rapporto tra nullità della citazione per violazione del termine a comparire e estinzione del processo. Il Tribunale aveva fatto discendere l’estinzione dalla sola circostanza che l’opponente non aveva rinnovato la citazione nei confronti del debitore esecutato dopo la concessione di un nuovo termine per la costituzione.

La Corte accoglie il motivo e ricostruisce il meccanismo dell’art. 164, comma 2, cod. proc. civ.: se il convenuto non si costituisce, il giudice rileva la nullità della citazione derivante dalla mancata osservanza dei termini a comparire e ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. Solo se la rinnovazione non viene eseguita il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ex art. 307, comma 3, cod. proc. civ.

Il principio affermato è che l’effetto estintivo non è attivato dalla mera nullità della citazione, né dalla mancata spontanea notificazione di un nuovo atto, ma richiede una sequenza tipica: rilievo officioso del vizio, assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione e inerzia dell’attore. Nella specie la citazione introduttiva del giudizio di merito non era mai stata dichiarata nulla e nessun termine per la rinnovazione era stato assegnato. L’ordinanza che ha pronunciato l’estinzione è perciò erronea, perché resa al di fuori dello schema legale.

Accolto il primo motivo, restano assorbiti gli altri due. La Corte cassa in relazione con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, perché si attenga ai principi esposti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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