Inammissibile il ricorso in cassazione che chiede nuova valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 3550 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, si risolva in una contestazione del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. La censura è ammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti del sindacato sui vizi di motivazione individuati dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Il vizio di motivazione apparente deve emergere immediatamente e direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. È altresì inammissibile la censura rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado, perché la pronuncia d’appello ha effetto sostitutivo rispetto a quella impugnata.
Il Fatto
Una società concessionaria di un complesso ricettivo ad uso turistico agiva in giudizio per la qualificazione di due contratti, denominati “affitto di ramo d’azienda”, come locazione commerciale di immobile, con conseguente diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento, al rimborso delle spese di adeguamento e alla restituzione del deposito cauzionale. La convenuta resisteva, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di canoni e spese di ripristino.
Il Tribunale di Verona rigettava le domande dell’attrice, ravvisando l’effettiva natura di affitto d’azienda. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva solo in parte il gravame, escludendo il dovuto per i ripristini e confermando nel resto. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a sedici motivi, cui resisteva con controricorso la controparte.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina analiticamente tutti i motivi e ne dichiara l’inammissibilità. Il filo conduttore è costante: il ricorrente, pur invocando formalmente violazioni di legge, chiede in realtà una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, attività preclusa al giudice di legittimità.
Sul primo motivo, relativo al vizio di motivazione, la Corte ricorda che la sentenza priva dei motivi di diritto è nulla ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ., ma rileva che il ricorrente critica solo un frammento della motivazione, senza confrontarsi con la motivazione complessiva. Il motivo è quindi carente di specificità e privo di correlazione con la decisione, secondo i principi di Cass. n. 4741 del 2005 e Cass. n. 359 del 2005.
Quanto al vizio di motivazione apparente, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: il vizio deve emergere immediatamente dal testo della sentenza. Il ricorrente, invece, fonda la censura su elementi esterni alla motivazione, finendo per proporre un’inammissibile rilettura del merito. Viene ribadito che non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove diversa da quella del giudice di merito.
Sulla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 20867 del 2020 e n. 16598 del 2016, la Corte chiarisce che la violazione dell’art. 115 ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza sul diverso apprezzamento. La violazione dell’art. 116 presuppone che il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale o diverso da quello dovuto.
La Corte dichiara inoltre inammissibili i motivi che censurano direttamente la sentenza di primo grado, ribadendo che la pronuncia d’appello ha effetto sostitutivo e che nel ricorso per cassazione possono farsi valere solo i vizi attribuibili alla sentenza impugnata. Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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