Prescrizione decennale dei crediti erariali e termini brevi per i soli interessi (Cass. civ. Sez. V n. 22151 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
I crediti erariali per IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrivono nel termine ordinario decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve in deroga all’art. 2946 cod. civ., non operando l’estinzione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., poiché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario. La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito e non determina la conversione del termine breve in quello decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. Il termine quinquennale resta confinato agli interessi, che, una volta sorti, acquistano autonomia rispetto all’obbligazione principale. In tema di notifica della cartella esattoriale, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica, essendo sufficiente la matrice o la copia con la relazione di notifica.
Il Fatto
Nel 2016 l’agente della riscossione notificava alla contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita a numerose cartelle esattoriali. La contribuente impugnava l’atto davanti alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l’illegittimità del preavviso per tutte le cartelle tranne tre.
L’agente della riscossione proponeva appello, producendo estratti di ruolo e cartoline di ritorno attestanti la regolare notifica delle cartelle; si costituiva adesivamente anche l’Agenzia delle entrate, mentre la contribuente resisteva e proponeva appello incidentale per intervenuta prescrizione. La CTR della Calabria annullava le cartelle per intervenuta prescrizione, confermando il preavviso solo per quelle ritenute non prescritte e notificate nei precedenti cinque anni. La contribuente ricorre per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – Riscossione resistono con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale, con cui si denuncia omesso esame di fatto decisivo per non essersi la CTR pronunciata sull’inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione, è inammissibile perché formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. anziché dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il vizio di omessa pronuncia esige che le istanze siano puntualmente riportate nei loro esatti termini, anche in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Nel merito, la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione, sia per il notificante sia per il destinatario.
Il secondo motivo del ricorso principale, incentrato sulla dedotta nullità della produzione documentale dell’agente della riscossione per mancanza di attestazione di conformità e disconoscimento delle copie, è anch’esso inammissibile e infondato. Il disconoscimento delle copie fotostatiche ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. impone una contestazione chiara e univoca e, in ogni caso, non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia con la relativa relazione di notifica.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo, che lamenta omessa pronuncia sull’eccezione di tardività dell’appello incidentale, è inammissibile: le questioni di rito non possono essere fatte valere con il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato. La CTR ha ritenuto la prescrizione quinquennale delle cartelle aventi ad oggetto tributi erariali. La Corte ribadisce che il credito erariale si prescrive nell’ordinario termine decennale, mentre il termine breve dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. opera solo per gli interessi, che, una volta sorti, si uniformano al termine quinquennale prescindendo dalla natura dell’obbligazione principale. Il ricorso principale è dunque rigettato, con sussistenza dei presupposti per il doppio contributo unificato; il ricorso incidentale è accolto nel secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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