Retribuzione feriale e voci incentivanti dei macchinisti Trenord (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 375 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 Direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. La nozione di ferie retribuite mira ad assicurare una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, poiché una diminuzione del compenso può dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto al riposo. Le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale e indicano il significato e i limiti di applicazione delle norme dell’Unione. La verifica della potenzialità dissuasiva dell’esclusione di singole voci dalla retribuzione feriale è valutazione in concreto riservata al giudice di merito. In materia di prescrizione dei crediti retributivi, per effetto delle modifiche della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della legge stessa.
Il Fatto
Alcuni lavoratori con qualifica di macchinisti, dipendenti di una società di trasporto ferroviario, hanno agito in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate nei periodi di ferie. Essi contestavano le clausole contrattuali che escludevano dal computo della retribuzione feriale le voci incentivanti per attività di condotta, per giornate di riserva e il compenso per assenza dalla residenza.
Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la nullità delle previsioni collettive nella parte in cui escludevano tali voci. La Corte d’appello ha rigettato il gravame della datrice di lavoro, confermando la condanna al pagamento delle differenze retributive per il periodo dal gennaio 2013 al dicembre 2018. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui i lavoratori hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi tre motivi, con i quali la ricorrente contestava l’interpretazione dell’art. 7 Direttiva 2003/88/CE e l’applicazione delle clausole collettive, e li dichiara infondati. Rileva che tutte le questioni sono già state esaminate e ritenute non fondate in decisioni rese in controversie concernenti la stessa vicenda.
Il Collegio richiama il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda l’assolvimento della funzione di nomofilachia affidata alla Corte di cassazione, diretta ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale. In mancanza di ragioni nuove, la Corte rinvia alla motivazione dei precedenti richiamati, esponendone in sintesi i punti essenziali.
La nozione di retribuzione feriale è influenzata dall’interpretazione della Corte di Giustizia UE, che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria. Qualsiasi incentivo volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che mira a garantire un riposo effettivo anche a tutela della salute e della sicurezza. La Corte ribadisce che la retribuzione dovuta durante le ferie comprende qualsiasi importo pecuniario collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
La Corte ritiene che la Corte di merito si sia attenuta a tali principi, procedendo a una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’eliminazione delle voci economiche dalla retribuzione feriale. Il giudice di appello ha accertato che durante le ferie non venivano erogati compensi connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, la continuatività della loro erogazione e la loro incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la Corte esclude che ne sussistano i presupposti, poiché la questione è stata più volte decisa, anche di recente, e la verifica se determinate indennità aggiuntive possano essere escluse dal computo della retribuzione feriale è attività riservata al giudice nazionale.
Infine, il quarto motivo, relativo alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, è dichiarato infondato. Per effetto delle modifiche della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e del regime di stabilità. Il termine di prescrizione decorre pertanto dalla cessazione del rapporto per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge stessa. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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