Indennità contrattuali al dipendente in comando o distacco (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18847 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È configurabile in capo al lavoratore, non importa se in comando o in distacco — risultando la differenza attenuata ai sensi dell’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 — un diritto di azione nei confronti dell’Ente titolare del rapporto di impiego, esercitabile con riguardo al trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza. Qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzione. È inammissibile il motivo che si risolva nella mera confutazione della valutazione delle risultanze istruttorie o dell’interpretazione della contrattazione integrativa, non consentita in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

Il Fatto

Le lavoratrici, dipendenti della Regione e in servizio presso un Comune, agivano per il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di rischio di cui all’art. 19 del CCDI del 2001 e l’indennità di disagio ex art. 25 del medesimo contratto, in quanto addette al computer, ruolo per il quale la contrattazione decentrata ne prevedeva l’attribuzione.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione, ritenendo dovute le indennità per essere illegittima l’esclusione sancita a carico del personale distaccato e comprovata la condizione pregiudizievole per la salute e l’integrità personale, data dall’utilizzo effettivo del computer per almeno quattro ore al giorno. La Regione ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava l’omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva della Regione, imputando alla Corte territoriale di aver qualificato la posizione della lavoratrice come distacco e non come comando. Il motivo è inammissibile, perché la ricorrente non ha dato conto della circostanza per cui la questione fosse compresa nel thema decidendum e fatta oggetto di gravame, donde il formarsi del giudicato interno sul punto.

La Corte rileva inoltre che il motivo prospetta una questione nuova, implicante accertamenti di fatto, senza assolvere agli oneri derivanti dall’orientamento consolidato: il ricorrente deve allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e indicare in quale atto lo abbia fatto, per consentire il controllo ex actis.

Nel merito, la Corte ribadisce che è configurabile in capo al lavoratore, in comando o in distacco, un diritto di azione verso l’Ente titolare del rapporto di impiego per il trattamento economico del comparto di provenienza, essendo la differenza tra i due istituti attenuata ai sensi dell’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile: la censura si risolve nella confutazione della valutazione di risultanze istruttorie — l’attestazione comunale sull’adibizione al computer per quattro ore al giorno — rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e nell’interpretazione della norma posta dalla contrattazione integrativa, di cui si chiede il vaglio diretto in sede di legittimità, viceversa non consentito.

Il terzo motivo, relativo all’erronea applicazione del principio di non contestazione, è anch’esso inammissibile: da un lato si risolve nella confutazione dell’accertamento del fatto costitutivo delle pretese; dall’altro non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, fondata non sulla genericità della contestazione, bensì sul rilievo che la consulenza tecnica di parte era stata elaborata sui dati desunti dalle buste paga in atti, formate dalla Regione. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e distrazione a favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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