Condono ex art 9 bis l 289/2002 richiede pagamento integrale (Cass. civ. Sez. V n. 607 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il condono previsto dall’art. 9 bis della legge n. 289/2002, che consente di definire gli omessi e tardivi versamenti mediante il pagamento dell’imposta e degli interessi senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale. Esso è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto nei termini e nei modi stabiliti dalla norma. Il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se la condizione è rispettata. In caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e il contribuente perde la possibilità di avvalersi della definizione anticipata. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 bis per disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di definizione agevolata, stante la diversità delle fattispecie e l’eccezionalità delle disposizioni in materia di condono.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato il proprio appello. La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento per Irpeg e Irap relative agli anni di imposta 2000 e 2001, emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo per il mancato pagamento delle rate successive alla prima del condono di cui all’art. 9 bis della legge n. 289/2002.

Il giudice di appello, in consapevole contrasto con l’orientamento di legittimità, aveva ritenuto che il pagamento della sola prima rata fosse sufficiente a definire la posizione del contribuente in tutte le ipotesi di condono previste dalla legge n. 289/2002, compresa quella dell’art. 9 bis. Da qui il ricorso dell’ufficio, originariamente assegnato alla VI sezione e poi rimesso alla V.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis della legge n. 289/2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo è giudicato fondato.

La Corte richiama il principio, più volte affermato e dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui l’art. 9 bis configura una forma di condono clemenziale, diversa dalle fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289/2002, che attribuiscono al contribuente un diritto potestativo a un accertamento straordinario. Nell’ipotesi dell’art. 9 bis non è necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, essendo il quantum indicato nella dichiarazione integrativa con gli interessi di cui all’art. 4.

Ne segue che la definizione è condizionata al pagamento integrale e che il pagamento rateale produce l’effetto solo se la condizione è rispettata. In mancanza di disposizioni analoghe a quelle degli artt. 8, 9, 15 e 16, comma 2, della stessa legge — che escludono l’inefficacia per l’omesso versamento delle rate successive alla prima — le sanzioni possono essere non applicate soltanto se il pagamento avviene nei termini e nei modi stabiliti. Tale effetto non si produce, neppure parzialmente, se il versamento non interviene nei suddetti termini e modi.

La Corte ribadisce inoltre che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 bis per disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di definizione agevolata, data la diversità delle fattispecie poste a confronto e l’eccezionalità delle disposizioni in materia di condono, insuscettibili di applicazione analogica.

Il giudice di appello non si è attenuto a tali principi. La sentenza è pertanto cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, per nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà eventualmente considerare che la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 245/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2002, e 9, comma 2, della legge n. 212/2000, si applica anche alle rate di condono non pagate e iscritte a ruolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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