Notifica della sentenza al contumace e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21649 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente rimasta contumace, anche quando abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ai sensi dell’art. 479 c.p.c. Per gli effetti dell’art. 326 c.p.c. non rileva il fine perseguito dal notificante, ma il fatto obiettivo della notifica, evento che la legge ritiene idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione. L’art. 328 c.p.c., che prevede l’interruzione del termine breve se durante la sua decorrenza sopravviene alcuno degli eventi di cui all’art. 299 c.p.c., è dettato dall’esigenza esclusiva di tutelare la parte in condizioni di minorata difesa processuale: l’interruzione non si riflette sul termine dell’altra parte, ma soltanto nei confronti della parte colpita dall’evento interruttivo.
Il Fatto
Un’ex dipendente aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per conseguire l’indennità prevista dalla convenzione assicurativa stipulata con il fondo pensione, nel caso di invalidità permanente che avesse determinato la cessazione del rapporto. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la società, rimasta contumace in primo grado, ha proposto appello.
La Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato l’appello inammissibile, ritenendolo tardivo rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, eseguita in forma esecutiva per conto del dante causa degli odierni controricorrenti presso la sede della società. La società ha proposto ricorso per cassazione con tredici motivi; nelle more il dante causa è deceduto e gli eredi hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Poiché la Corte territoriale non ha statuito sul merito, essendo l’appello dichiarato inammissibile, la Suprema Corte ritiene che rilevino soltanto il terzo e il quarto motivo di ricorso; le ulteriori censure restano assorbite, secondo il principio per cui non possono trovare ingresso le questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato per averle ritenute assorbite dall’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale.
Con il terzo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 170, 292, 325, 326, 327 e 479 c.p.c., sostenendo che la notificazione in forma esecutiva, effettuata presso la sede della società rimasta contumace, non potesse far decorrere il termine breve. Il motivo è infondato. La Corte dà continuità al principio secondo cui è idonea, a tal fine, la notificazione eseguita personalmente alla parte soccombente contumace, a prescindere dall’oggetto esecutivo dell’atto: agli effetti dell’art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine della notificazione, ma il fatto obiettivo della notifica, che la legge considera idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione e a consentire l’esercizio del potere d’impugnazione.
La Corte richiama Cass. n. 25889 del 2023, sulla scorta di Cass. nn. 1647 del 2017, 5682 del 2006 e 4975 del 2000, e supera il diverso avviso di Cass. n. 25217 del 2011, che ricollegava il decorso del termine a una notificazione accompagnata da indicazioni ulteriori rispetto all’impulso esecutivo. Assume rilievo decisivo la non applicabilità dell’art. 170 c.p.c. quando la parte sia rimasta contumace e la conseguente impossibilità di equivocare sul fine della notificazione, da effettuarsi necessariamente alla parte personalmente ai sensi dell’art. 292 c.p.c. In termini generali, gli atti processuali non appartengono al genus degli atti negoziali: pur volontari nel compimento, spiegano gli effetti che la legge riconnette a ciascun tipo, restando di norma irrilevante la divergenza tra manifestazione e intenzione dell’agente.
Con il quarto motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 299, 325, 326, 327 e 328 c.p.c., sostenendo che, anche ammessa l’idoneità della notifica, il termine breve si sarebbe interrotto per il decesso del dante causa dei controricorrenti, con necessità di una nuova notificazione. Anche questo motivo è infondato: la Corte dà continuità a Cass. n. 10226 del 2015, secondo cui l’art. 328 c.p.c. è dettato dall’esigenza esclusiva di tutelare la parte in condizioni di minorata difesa processuale, sicché l’interruzione opera soltanto nei confronti della parte colpita dall’evento interruttivo, notificante o destinataria, e non sul termine dato all’altra parte.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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