Inutilizzabili le prove da accesso domiciliare autorizzato su denunce anonime (Cass. civ. Sez. V n. 763 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario, in sede di impugnazione dell’atto impositivo fondato su documenti reperiti mediante accesso domiciliare autorizzato dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, richiamato dall’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha il potere-dovere di verificare la presenza nel decreto autorizzativo di motivazione, anche concisa o per relationem, circa il concorso di gravi indizi di illecito fiscale. Egli deve altresì controllare la correttezza in diritto dell’apprezzamento, alla luce degli artt. 14 e 113 Cost., escludendo che possano assumere valenza indiziaria le informazioni anonime. Ne consegue che l’autorizzazione fondata esclusivamente su denunce anonime è illegittima e le prove così acquisite non possono essere utilizzate ai fini della ricostruzione del reddito.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al titolare di una ditta individuale, esercente attività alberghiera, un avviso di accertamento per I.R.P.E.F., I.R.A.P. e I.V.A. relativamente all’anno d’imposta 2007, contestando maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. Le riprese traevano origine dal rinvenimento di contabilità in nero a seguito di accessi domiciliari.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.T.P. di Chieti, che accoglieva il ricorso. La C.T.R. dell’Abruzzo, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo l’accertamento analitico-induttivo e non assolto l’onere probatorio contrario. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, unitamente alla società nella quale la ditta era stata conferita.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, del ricorso proposto dalla società, che non aveva partecipato ai giudizi di merito né aveva provato il conferimento in essa della ditta destinataria dell’atto impositivo. Il ricorrente che non abbia assunto la veste di parte nel merito deve depositare la documentazione della propria legittimazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. e indicarla specificamente nel ricorso secondo l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Ciò non preclude l’esame dei motivi, per la piena coincidenza tra ditta individuale e persona fisica del titolare.

Nel merito, i primi due motivi sono trattati congiuntamente. La Corte esclude che la C.T.R. abbia omesso di motivare sull’utilizzabilità delle prove acquisite con l’accesso domiciliare: essa prese posizione, sia pure implicitamente, sul punto, postulando come utilizzabile la contabilità in nero reperita e risolvendo così, a favore della tesi erariale, la questione circa la legittimità dell’autorizzazione fondata su denunzia anonima.

Tale decisione è però errata. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 16424 del 2002, secondo cui il giudice tributario ha il potere-dovere di verificare la motivazione del decreto autorizzativo e di controllarne la correttezza in diritto, negando la legittimità dell’autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime. Il fondamento della pretesa fiscale va quindi valutato senza tenere conto di quelle prove, in ossequio all’interpretazione conforme agli artt. 14 e 113 Cost. Viene richiamata anche Sez. V n. 28651 del 2021.

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, con rigetto del secondo e assorbimento del terzo e del quarto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese. Quanto al rapporto tra la società e l’Agenzia, le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate per gravi ed eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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