Definizione agevolata del canone demaniale e riduzione dell’imposta regionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 21598 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, la base imponibile è commisurata al canone effettivamente versato, quand’anche nella consistenza ridotta ex lege per effetto dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi ridotti costituisce, “a ogni effetto”, rideterminazione del canone dovuto per le annualità considerate, rilevante anche ai fini del calcolo dell’imposta regionale, il cui presupposto è l’allineamento tra canone e imposta. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104/2020, per asserita violazione degli artt. 117, quarto comma, 119, 5 e 120 Cost., in assenza di dimostrazione dell’impatto della riduzione delle entrate sull’equilibrio di bilancio regionale e sulla possibilità di finanziare le funzioni pubbliche attribuite.
Il Fatto
La società contribuente, titolare di una concessione demaniale marittima nel Comune di Viareggio, aveva aderito alla procedura di definizione agevolata dei canoni di cui all’art. 100 d.l. n. 104/2020, versando un importo pari al 30% delle somme richieste. La Regione Toscana aveva tuttavia emesso un avviso di accertamento per l’anno 2018, chiedendo il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni statali commisurata al canone originariamente dovuto, senza tener conto della riduzione conseguente all’adesione.
I giudici di merito avevano respinto il ricorso della società, sostenendo che la definizione agevolata incide sul canone demaniale ma non sulla determinazione dell’imposta regionale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020 e l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, enunciando il principio per cui la rideterminazione del canone conseguente all’adesione alla definizione agevolata incide sul quantum dell’imposta regionale, la cui base imponibile va commisurata al canone ridotto ex lege.
Richiamando i propri precedenti in termini (Cass. n. 11550/2023 e n. 11536/2023), la Corte ha osservato che il pagamento dell’importo ridotto, avendo funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione, è pur sempre corrisposto e incassato a titolo di canone. La base imponibile deve quindi essere commisurata, in percentuale, al canone effettivamente versato, anche nella consistenza ridotta, pena il venir meno del presupposto dell’allineamento tra canone e imposta.
Il decisivo argomento è tratto dal dato normativo: l’art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020 stabilisce che la liquidazione e il pagamento nei termini degli importi ridotti costituisce, “a ogni effetto”, rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. Tale rideterminazione opera quindi anche ai fini del calcolo dell’imposta regionale, la cui base è costituita dal canone concessorio e a esso si aggancia.
La Corte ha infine escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione, richiamando la Corte Cost. n. 46/2022 e i precedenti in essa citati: la Regione non può dolersi della riduzione delle proprie entrate senza fornire alcuna dimostrazione del presumibile impatto sull’equilibrio di bilancio e sulla possibilità di finanziare le funzioni pubbliche attribuite.
In accoglimento del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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