Motivazione della cartella per relationem e invalidità parziale per gli interessi (Cass. civ. Sez. V n. 1135 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento che porti per la prima volta a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva deve essere motivata secondo i parametri degli atti impositivi e può essere motivata per relationem, purché riporti gli estremi identificativi del provvedimento presupposto, senza obbligo di trasposizione testuale integrale né di allegazione dell’atto, quando il contribuente ne abbia avuto legale conoscenza per pregressa notificazione o pubblicazione. Il difetto di motivazione concernente gli interessi richiesti in via contestuale al debito d’imposta non travolge l’intero atto, ma ne determina la nullità parziale ai soli accessori, in applicazione del principio di conservazione dell’atto nella parte autonoma non inficiata. Nel giudizio di rinvio il giudice non può frazionare la liquidazione delle spese secondo l’esito dei singoli gradi, dovendo attenersi all’esito complessivo ed unitario della vertenza.
Il Fatto
Una contribuente impugna la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo di imposte di successione, ipocatastali e INVIM per l’anno 1992, oltre accessori. La Commissione Tributaria Regionale, decidendo in sede di rinvio dopo che la Suprema Corte aveva annullato la precedente pronuncia di inammissibilità dell’appello, conferma la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità della cartella limitatamente agli interessi, per mancata indicazione dei criteri di calcolo.
La contribuente propone quattro motivi di ricorso per cassazione, censurando il difetto di motivazione dell’intero atto, la motivazione apparente, la mancata indicazione del responsabile dell’emissione e il regolamento delle spese. L’agente della riscossione resiste e propone ricorso incidentale, deducendo l’erroneità della declaratoria di nullità in punto di interessi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi e li dichiara infondati. Il contenuto motivazionale della cartella si atteggia diversamente a seconda che essa sia mero atto della riscossione, emanato su precedenti atti di accertamento, oppure costituisca il primo atto con cui la pretesa è portata a conoscenza del contribuente, svolgendo funzione sostanziale di atto impositivo.
In quest’ultimo caso l’obbligo di motivazione più pregnante non impone la trasposizione testuale nella cartella del contenuto di ogni atto presupposto. L’art. 7 della legge n. 212/2000 va interpretato senza eccessivo formalismo: è legittima la cartella motivata per relationem ad altro atto non allegato, ma del quale il contribuente abbia avuto legale conoscenza, purché ne siano riportati gli estremi identificativi. Nella materia dell’imposizione conseguente a decisioni giudiziarie è sufficiente l’indicazione del numero e della data del provvedimento decisorio, quando i riferimenti lo rendano facilmente individuabile senza laboriose ricerche.
Nel caso concreto la cartella riporta gli estremi delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale, quelli delle dichiarazioni di successione e la separata indicazione di ogni tributo con scorporo di interessi, sanzioni e compensi. Tali elementi consentono di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur, secondo quanto ritenuto nella sentenza impugnata.
Poiché la sentenza del giudice tributario verte sulla debenza dei tributi poi richiesti in cartella, la cui sussistenza non è più rimetterebbe in discussione stante il principio dell’art. 19, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992, è sufficiente l’indicazione dell’ammontare dei tributi già determinati in esito al giudizio. La mancata evidenziazione degli elementi essenziali per la determinazione degli interessi non comporta la nullità globale della cartella, ma solo l’invalidità parziale relativa agli accessori, in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto nella parte autonoma, come affermato dalle Sezioni Unite n. 22281 del 2022.
Infondato è anche il terzo motivo: nulla impedisce che uno stesso soggetto rivesta il ruolo di responsabile dell’emissione della cartella, coincidente in pratica con la stampa, e della sua notifica. Fondato è invece il quarto motivo. Il giudizio di rinvio, pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario. Nel liquidare le spese il giudice non può frazionare la decisione secondo l’esito dei singoli gradi, dovendo attenersi all’esito complessivo della vertenza. Infondato è infine il ricorso incidentale: per gli interessi è necessario indicare l’imposta di riferimento, la tipologia attraverso la norma o il criterio normativo, nonché la data di decorrenza. Accolto il quarto motivo e respinto l’incidentale, le spese dell’intero giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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