Frode carosello e prova della buona fede nel diritto alla detrazione IVA (Cass. civ. Sez. V n. 22993 del 10.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche per presunzioni, la natura di cartiera del soggetto emittente e la consapevolezza del cessionario, ossia che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in un’evasione IVA. Assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede incolpevole, cioè di non aver potuto conoscere la natura fittizia della fornitrice nonostante l’adozione delle cautele esigibili da un imprenditore accorto e diligente. Il momento in cui l’Amministrazione esegue l’accertamento è irrilevante rispetto alla riscontrata natura di cartiera e non integra il requisito di gravità della presunzione ai sensi dell’art. 2729 c.c. La sentenza irrevocabile di assoluzione con formula diversa da quelle di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000 non è idonea a formare giudicato nel processo tributario, ma può essere valutata come fonte di prova.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale l’Ufficio contestava la detrazione dell’IVA su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da società fornitrici ritenute cartiere. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo corrette le riprese IVA e infondate quelle relative a IRES e IRAP. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello della società e respingeva quello dell’Ufficio, escludendo sia la prova della natura cartiera delle fornitrici, per essere i controlli eseguiti nel 2013, sia la consapevolezza della contribuente.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un motivo, deducendo la violazione degli artt. 19, 21 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c. La società resisteva con controricorso e depositava memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti: solo le prime investono le riprese IRES e IRAP, non impugnate. Nelle seconde l’operazione è reale, ma la fattura è emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione, con conseguente indetraibilità dell’IVA, versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa.

Richiamando Cass. n. 24321 del 2018, la Corte individua i due elementi costitutivi della pretesa erariale: l’alterità soggettiva dell’imputazione e la consapevolezza del cessionario, sufficiente nel grado della buona fede colpevole. Fornita tale prova, l’onere si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l’assenza di colpevolezza.

La CTR ha errato su entrambi i profili. Quanto al primo, essa ha dato rilievo al momento dell’accertamento, ma tale circostanza è irrilevante: l’accertamento del carattere fittizio non è contestuale all’operazione, fermi i termini dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972. La CTR ha così fondato il ragionamento su una mera illazione, priva del requisito di gravità richiesto dall’art. 2729 c.c., come chiarito da Cass. n. 9054 del 2022, che impone la valutazione complessiva degli indizi secondo la convergenza del molteplice.

Quanto al secondo profilo, la Corte richiama Cass. n. 10120 del 2017: la prova dell’onere a carico dell’Amministrazione è soddisfatta dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata. La natura di cartiera, la breve vita delle fornitrici e gli ampi volumi di ricavi costituiscono elementi indiziari che il giudice di rinvio dovrà valutare concretamente.

Infine, la sentenza di assoluzione prodotta dalla controricorrente, pronunciata con formula diversa da quelle di cui all’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, non è coperta da efficacia di giudicato nel processo tributario, ma può essere apprezzata come fonte di prova. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza è cassata con rinvio al giudice di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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