Rimborso parziale d’imposta con valore di rigetto implicito dell’istanza (Cass. civ. Sez. V n. 16433 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria riconosce un rimborso d’imposta solo parziale, senza evidenziare riserve o indicazioni nel senso di una sua natura interlocutoria, integra, per la parte non rimborsata, un rigetto implicito della richiesta originaria. Esso costituisce pertanto atto impugnabile quale rifiuto espresso nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che è improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con inidoneità della stessa a formare un silenzio-rifiuto impugnabile. È legittimo il recupero del credito d’imposta mediante la procedura di controllo formale di cui all’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
La società contribuente, dopo aver presentato le dichiarazioni per gli anni d’imposta 2015 e 2016, chiedeva a rimborso la maggiore IRES asseritamente versata, invocando l’agevolazione di cui all’art. 6 della legge n. 388/2000 in relazione a un investimento in impianti fotovoltaici. A fondamento della pretesa richiamava anche i rimborsi già ottenuti per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente impugnava dinanzi alla giustizia tributaria di primo grado. Il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso per il 2015 e improcedibile quello per il 2016, ravvisando nelle comunicazioni di irregolarità notificate dall’Amministrazione altrettanti atti di rifiuto espresso. L’appello era rigettato e la sentenza di secondo grado confermata. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la ricorrente contesta il valore attribuito alle comunicazioni di irregolarità, sostenendo che esse non potessero integrare un provvedimento di diniego di rimborso. Il motivo è dichiarato infondato.
Il Collegio ribadisce la legittimità del recupero del credito d’imposta attraverso la procedura dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, richiamando Cass. n. 23382 del 2021. Muovendo dall’insegnamento di questa Corte — Cass. n. 23157 del 2020, Cass. n. 8195 del 2015, Cass. n. 23786 del 2010 — afferma che, quando l’Amministrazione, a fronte di un’istanza di rimborso, si limiti a emettere un provvedimento di rimborso parziale senza riserve o indicazioni di interlocutorietà, tale provvedimento ha valore di rigetto implicito della richiesta per l’importo non rimborsato.
Da ciò discende la natura di atto impugnabile quale rifiuto espresso, da contestare nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Ne deriva l’improponibilità di una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa a formare un silenzio-rifiuto impugnabile.
Applicando tale principio, la Corte qualifica le due comunicazioni di irregolarità come provvedimenti di rimborso parziale, sostitutivi del silenzio serbato fino a quel momento e divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione. Correttamente, dunque, i ricorsi avverso i silenzi-diniego sono stati dichiarati, rispettivamente, improcedibile e inammissibile, in ragione del diverso momento in cui la volontà di diniego parziale è stata espressa rispetto all’introduzione del giudizio.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che un accordo conciliativo relativo all’anno d’imposta 2014, nell’ambito di una mediazione, possa travolgere le comunicazioni di irregolarità concernenti gli anni 2015 e 2016, né incidere sull’esito di un diverso giudizio: le valutazioni compiute per precedenti periodi d’imposta non valgono per altri. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, al contributo unificato e alle somme ex art. 96 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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