Recesso ad nutum dal contratto d’opera professionale e condizione sospensiva implicita (Cass. civ. Sez. II n. 1271 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto d’opera professionale può essere sciolto dal committente mediante recesso ad nutum ex art. 2237, primo comma, cod. civ., che non richiede giusta causa e opera anche prima che il rapporto acquisti efficacia. La presenza di una condizione sospensiva implicita di efficacia non impedisce l’esercizio del recesso, né lo rende invalido per la diversità delle ragioni addotte. L’accertamento secondo cui la prestazione era inscindibile e nessuna attività, neppure preliminare, era stata svolta esclude la risoluzione per inadempimento e le pretese risarcitorie, restando dovuti solo il rimborso delle spese e il compenso per le prestazioni espletate. La previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé il recesso libero, occorrendo che il regolamento contrattuale dimostri la volontà di escluderlo.

Il Fatto

Il professionista ricorrente aveva stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un contratto d’incarico per il collaudo collegiale di un’opera pubblica. Uno dei componenti designati del collegio, versando in situazione di incompatibilità, non aveva potuto accettare l’incarico, sicché la commissione non era stata costituita. L’amministrazione aveva esercitato il recesso dal contratto.

Il professionista ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno, pari al compenso non erogato e alla perdita di altre opportunità lavorative. Il Tribunale ha respinto la domanda, ravvisando nel contratto una condizione sospensiva implicita di costituzione del collegio. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo legittimo il recesso. Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e li dichiara infondati. La sentenza impugnata aveva tenuto distinte le conseguenze del mancato avveramento della condizione negoziale di efficacia da quelle riconducibili all’esercizio del potere di recesso, escludendo la risoluzione per inadempimento in relazione a entrambi gli eventi.

Il collegio rileva che il contratto non era mai divenuto efficace, poiché l’attività di collaudo andava inscindibilmente svolta dal collegio dei professionisti, mai costituito, e non dai singoli designati. L’amministrazione aveva quindi esercitato legittimamente il recesso ad nutum prima che il contratto avesse esecuzione, esprimendo facoltà negoziali e non poteri di revoca per ragioni di interesse pubblico.

Non rileva che il recesso sia stato motivato da ragioni diverse dall’esistenza della condizione implicita di efficacia: esso trova comunque giustificazione nel recesso libero ex art. 2237, primo comma, cod. civ., il cui esercizio, anche se non sorretto da giusta causa, determina lo scioglimento del rapporto, salvo il rimborso delle spese e il compenso per le prestazioni espletate (richiamata Cass. n. 3707/1989).

Sul punto le censure non superano l’accertamento di fatto dei due gradi di merito: nessuna attività di collaudo era stata svolta né era possibile svolgerla senza la costituzione del collegio, a conferma dell’inscindibilità dell’incarico (richiamate Cass. n. 451/1973 e Cass. n. 5203/2008). Ne deriva l’impossibilità di pronunciare la risoluzione e di accogliere le pretese risarcitorie.

Quanto al termine di durata, la Corte di merito ha chiarito che il contratto non prevedeva un termine di efficacia, ma solo la prevedibile durata della fase di collaudo, e che la previsione di un termine non esclude di per sé la facoltà di recesso, occorrendo che le parti avessero inteso escluderla, evenienza non verificatasi (richiamate Cass. n. 21904/2018, Cass. n. 25668/2018, Cass. n. 469/2019 e Cass. n. 22786/2013). L’eccezione di nullità della notifica del ricorso è respinta, avendo la tempestiva costituzione del Ministero sanato la nullità ai sensi dell’art. 156, comma terzo, cod. proc. civ.

Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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