Non contestazione dei fatti e sindacato sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. II n. 1275 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, intese in senso sostanziale, e non le conclusioni ermeneutiche che se ne traggono, né l’interpretazione di documenti contrattuali o delle risultanze istruttorie. Esso determina effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi dal controllo probatorio del fatto non contestato e ritenerlo sussistente, perché l’atteggiamento difensivo delle parti lo espunge dagli accertamenti richiesti. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile come vizio di legittimità solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, o abbia omesso di valutare risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività; non può invece censurare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, neppure tramite il richiamo all’art. 116 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società conveniva in giudizio un committente per il pagamento di una somma, agendo quale cessionaria di un credito maturato da una società appaltatrice per lavori edili eseguiti su un immobile di proprietà del convenuto. Il credito era stato oggetto di cessione parziale nei limiti della somma azionata.

Il convenuto contestava l’esistenza e l’entità del credito, deducendo tra l’altro un accordo di cessazione del rapporto e il pagamento del saldo, oltre all’affidamento del completamento dell’opera ad altre imprese, ed eccepiva la nullità della cessione. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea; la Corte d’Appello di Milano, in riforma, escludeva che fosse fornita la prova del credito ceduto. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con i primi due motivi la ricorrente censurava la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello, in presenza di fatti che assumeva non contestati, e il rilievo assegnato dalla Corte territoriale a questioni qualificate come di diritto. La Corte tratta congiuntamente i motivi, attinenti alla tardività delle eccezioni e all’operatività del principio di non contestazione, e li dichiara entrambi infondati.

Il Collegio osserva che la contestazione documentata dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, ex art. 167 cod. proc. civ., della nullità della cessione per indeterminatezza dell’oggetto e dell’insussistenza del credito residuo, include tutte le pretese elencate dalla ricorrente come non contestate. Essa si traduce esattamente nella contestazione dei fatti richiesta dall’art. 115 cod. proc. civ., funzionale a consentire al giudice la determinazione della loro dimensione giuridica.

La Corte precisa quindi l’ambito del principio: la non contestazione ha per oggetto i fatti storici, ma non le conclusioni ermeneutiche da trarre sull’interpretazione dei documenti contrattuali o delle risultanze istruttorie, né può riguardare documenti e le valutazioni che li concernono. La prova del credito, del resto, non è ricavabile dalla sola perizia di parte, dalla fattura contestata o dalle testimonianze assunte.

Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse ritenuto inesistenti prove acquisite al processo. Il motivo è dichiarato inammissibile: la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dai poteri officiosi, o abbia omesso di valutare risultanze di cui la parte abbia dedotto la decisività. La sentenza impugnata, invece, ha tenuto conto di tutta la documentazione prodotta, incluso il corrispettivo pattuito e l’importo effettivamente corrisposto; la doglianza investe perciò l’apprezzamento delle prove, non sindacabile in sede di legittimità, neppure tramite il richiamo all’art. 116 cod. proc. civ. Il Collegio richiama la conferma di tale indirizzo nelle Sezioni Unite n. 20867 del 2020.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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