Strada vicinale pubblica: onere probatorio e inidoneità del tratto privato (Cass. civ. Sez. II n. 1269 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’area privata come strada vicinale pubblica richiede la sussistenza e la prova di tre requisiti: l’effettività del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale; la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la pubblica via, esigenze di generale interesse; l’esistenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico. Affinché un’area privata sia assoggettata a servitù pubblica di passaggio occorre, oltre all’intrinseca idoneità del bene, che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata e per soddisfare un pubblico interesse; è escluso l’uso pubblico quando il passaggio sia esercitato solo dai proprietari di determinati fondi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione.
Il Fatto
Alcuni proprietari di immobili hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Trieste una società titolare di un complesso scolastico e il Comune di Trieste, chiedendo accertarsi che il tratto viario privato di collegamento tra due strade urbane, nel tratto di sedime di proprietà della società, presentasse i caratteri della strada vicinale equiparata alle strade comunali urbane e fosse quindi soggetto al pubblico transito. Hanno chiesto la rimozione degli ostacoli frapposti al libero godimento del passaggio e, due di essi, la declaratoria di nullità dei contratti di locazione di posti auto stipulati con la società, fondati sull’assunto della insussistenza di un pubblico passaggio.
Il Tribunale ha rigettato le domande, escludendo la prova dei requisiti della vicinalità pubblica. La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la sentenza, condannando gli appellanti alle spese. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi; resistono la società e il Comune.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte rileva che la morte di uno dei ricorrenti, sopraggiunta a contraddittorio già instaurato, non determina l’interruzione del giudizio di legittimità, non essendo applicabile a questo grado l’istituto dell’interruzione del processo. Disattende inoltre l’istanza di ulteriore rinvio per trattazione congiunta con altro procedimento, per diversità del thema decidendum.
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili: i ricorrenti mirano a una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte osserva che gli articoli invocati a sostegno della presunta vicinalità di tutte le strade interne al centro abitato — artt. 7 e 9 della legge n. 126/1958 — sono stati abrogati con il d.lgs. n. 285/1992, che qualifica come strade locali solo quelle urbanamente sistemate per la circolazione, alle condizioni dell’art. 2, comma 7, cod. strada.
La Corte conferma che la sentenza impugnata ha compiuto un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, incensurabile in sede di legittimità, applicando correttamente i tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza (Cass. n. 16864/2013; Cass. n. 1205/1999; Cass. n. 10932/1998). Quanto al primo, manca la prova del passaggio pubblico, per l’insanabile contraddittorietà delle testimonianze. Quanto al secondo, la CTU ha accertato l’inidoneità del tratto — privo di marciapiedi, illuminazione e con carreggiata ridotta — a sostenere un utilizzo indistinto e diuturno. Quanto al terzo, non risulta alcuna dicatio ad patriam né un titolo che sorregga l’affermazione del diritto di uso pubblico.
La Corte ribadisce che deve escludersi l’uso pubblico quando il passaggio sia esercitato soltanto dai proprietari di determinati fondi o da coloro che vi accedano per la loro privata utilizzazione (Cass. n. 1205/1999; Cass. n. 5637/1995; Cass. n. 4755/1995). Il terzo e il quinto motivo sono inammissibili: il primo per non avere invocato atti amministrativi come fatti storici decisivi, in caso di doppia conforme; il secondo per avere contestato la valutazione delle prove, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il quarto motivo, relativo alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è infondato, essendo stata tale disciplina impiegata solo a rafforzare il già espresso giudizio di inidoneità.
Il sesto motivo, di omessa pronuncia sulle domande consequenziali, è infondato: la sentenza ha correttamente indicato tali domande come assorbite, essendo venuto meno il presupposto della sussistenza del passaggio pubblico. La Corte esclude infine la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., trattandosi di causa decisa per mancato assolvimento dell’onere probatorio e non per palese infondatezza delle richieste. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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