Inammissibile in cassazione la censura che non aggredisce la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 9196 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente la censura già proposta in appello, senza aggredire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di pertinenza. Quando il giudice d’appello abbia confermato il rigetto fondandosi sul carattere assorbente di una statuizione di primo grado non impugnata, la doglianza che investa un profilo diverso non coglie la portata della decisione. In tema di commissione di massimo scoperto, la clausola contrattuale è sufficientemente determinata quando indichi la misura del tasso, la periodicità del conteggio e la base del calcolo; il sindacato sulla ricostruzione in fatto del suo contenuto resta precluso in sede di legittimità anche se celato dietro una deduzione di erroneo uso delle regole interpretative.
Il Fatto
Una società aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale, la cessionaria di alcuni rapporti di conto corrente bancario, deducendo l’illegittimità della prassi anatocistica in relazione al tasso passivo e alla commissione di massimo scoperto, asseritamente non regolarmente pattuita. Il Tribunale respinse le domande e la Corte d’appello confermò la decisione, rigettando il gravame.
La società proponente ha quindi investito la Corte di cassazione con ricorso articolato in quattro motivi, lamentando l’inammissibilità dichiarata di una censura d’appello, la nullità della c.m.s., il vizio di motivazione e l’erronea valutazione dei contratti. La controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il giudice d’appello si era arrestato al rilievo della mancata impugnazione di un profilo preliminare: il Tribunale, in primo grado, aveva escluso di poter apprezzare le conseguenze della dedotta nullità delle clausole originarie proprio per la mancata produzione degli estratti di periodo, e aveva respinto la domanda per tale ragione assorbente.
La ricorrente, riportando testualmente la corrispondente parte dell’atto d’appello, ha continuato a sostenere l’inidoneità dell’adeguamento contrattuale alla delibera Cicr del 9-2-2000, senza però censurare la statuizione preliminare su cui il rigetto si era fondato. Il motivo, quindi, non è pertinente rispetto a ciò che la Corte territoriale ha tradotto in ratio decidendi.
I restanti motivi, accomunati dal sindacato sulla commissione di massimo scoperto, sono in parte infondati e in parte inammissibili. La Corte d’appello aveva confermato che la clausola era stata pattuita in modo determinato e che, trattandosi di contratto anteriore alla normativa antiusura, era valida anche sul piano causale.
Quanto alla dedotta motivazione apparente, il ricorso è infondato: la motivazione esprime pienamente la ratio, poiché la clausola conteneva l’indicazione della misura del tasso, della periodicità del conteggio e della base del calcolo. Quanto alla valutazione dei contratti, il ricorso è inammissibile, perché cela un tentativo di revisione del giudizio sul contenuto della clausola contrattuale, ricostruito in fatto, non consentito in cassazione neppure dietro una generica deduzione di non corretto uso delle regole interpretative.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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