Procura anteriore alla sentenza impugnata: ricorso inammissibile e spese al difensore (Cass. civ. Sez. III n. 1363 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale richiesta dall’art. 365 cod. proc. civ. per proporre ricorso per cassazione deve essere conferita in data posteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata, momento in cui sorge l’interesse ad impugnare, e non oltre la notificazione del ricorso. Il requisito della specialità, dopo la riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. ad opera della legge n. 141 del 1997, è integrato dalla collocazione topografica della procura in calce o a margine dell’atto; ma la pregressa datazione dell’atto, anteriore alla sentenza, impedisce di ritenere la procura riferibile al giudizio di cassazione. In tal caso la procura è inesistente, non già nulla, e le spese del giudizio sono poste a carico del difensore che ha notificato l’atto senza effettivo conferimento del mandato.
Il Fatto
Una società in liquidazione, titolare di un complesso immobiliare detenuto in locazione ad uso diverso, agisce per ottenere la condanna dei conduttori al pagamento dell’indennità per i miglioramenti apportati all’immobile, dopo la risoluzione del rapporto per sfratto. La domanda è accolta solo in parte in primo grado e la decisione è confermata in appello dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.
Il difensore della società propone ricorso per cassazione con due motivi, affidati alla violazione degli artt. 1592 e 1593 cod. civ. e al vizio di motivazione. I conduttori resistono con controricorso. La questione decisiva, tuttavia, riguarda la validità della procura alle liti posta a fondamento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva un preliminare e assorbente profilo di inammissibilità. Il ricorso è sottoscritto dal difensore in forza di una procura che, per stessa ammissione, risulta rilasciata in calce all’atto. La procura depositata telematicamente unitamente al ricorso non contiene alcun riferimento al ricorso né alla sentenza impugnata.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 36057 del 09.12.2022: dopo la riforma dell’art. 83 cod. proc. civ., la specialità della procura è integrata, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, purché non risulti in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione. In applicazione di tale criterio, la genericità della formula utilizzata non sarebbe di per sé ostativa.
Ciò che impedisce una simile lettura è però la datazione della procura. Essa è anteriore non solo alla sentenza impugnata, ma persino all’inizio del giudizio di appello. L’art. 365 cod. proc. civ. esige certezza che la procura sia conferita per impugnare una determinata sentenza e che il mezzo sia il ricorso per cassazione. La giurisprudenza richiede che la procura sia conferita, da un lato, in data posteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare (Sez. U. n. 48 del 13.07.2000; Cass. n. 27540 del 21.11.2017) e, dall’altro, in data anteriore o contemporanea alla notificazione (Sez. U. n. 11619 del 21.11.1997).
Il difetto del primo requisito temporale esclude che la procura possa ritenersi conferita per il ricorso. La Corte verifica inoltre il deposito telematico: non risulta depositato alcun file idoneo a veicolare una diversa e valida procura speciale, né la copia del documento allegato al messaggio di notifica. Il ricorso è dunque inammissibile, con assorbimento dei motivi.
Quanto alle spese, le Sezioni Unite n. 10706 del 10.05.2006 distinguono tra inesistenza e nullità della procura. Nel caso di specie si tratta di procura rilasciata anteriormente al giudizio di appello per la rappresentanza in ogni fase e grado: non se ne può predicare la mera nullità, ma la radicale inesistenza, trattandosi di atto ontologicamente diverso da quello richiesto. L’unico soccombente è quindi il difensore, condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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