Buoni postali serie Q/P: prevalgono i tassi del decreto ministeriale (Cass. civ. Sez. I n. 19771 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, la qualificazione del titolo come documento di legittimazione e la natura cogente dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 comportano che il contrasto tra le condizioni economiche stampigliate sul buono e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne dispone l’emissione va risolto dando prevalenza alle seconde, mediante integrazione suppletiva del contenuto negoziale ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. L’apposizione di un timbro recante i nuovi tassi che, per dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, non copra integralmente il testo preesistente lasciandone scoperta una parte non costituisce manifestazione di volontà negoziale rilevante, né errore sulla dichiarazione, trattandosi di mera imperfezione materiale. Ai sensi dell’art. 1342, primo comma, cod. civ., le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle precedentemente scritte con esse incompatibili, anche se non cancellate.

Il Fatto

Il contitolare di due buoni postali fruttiferi della serie Q/P, emessi nel 1987, ha convenuto l’ente emittente innanzi al Tribunale di Livorno con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., chiedendo il pagamento dell’importo risultante dalle prescrizioni sui rendimenti contenute a tergo dei titoli.

Il Tribunale ha accertato il diritto del ricorrente al pagamento del capitale, oltre agli interessi al tasso indicato nella tabella riportata sul retro dei buoni. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il gravame dell’ente, osservando che i titoli, emessi dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 13 giugno 1986, recavano una tabella con tasso diverso da quello previsto dal decreto già vigente al momento dell’emissione, ma che tale divergenza non poteva determinare una sostituzione automatica delle indicazioni negoziali, vincolando l’ente emittente ai fini della quantificazione dell’importo spettante e realizzando la tutela dell’affidamento del sottoscrittore. L’ente ricorre per cassazione con unico motivo.

La Motivazione della Corte

La questione concerne la quantificazione degli interessi per l’ultimo decennio di vita dei buoni della serie Q/P, emessi su supporti cartacei della precedente serie P: se essa debba fondarsi sulla parte della stampigliatura relativa ai vecchi titoli ovvero sul decreto ministeriale del 13 giugno 1986 istitutivo della serie Q.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 22619 del 2023; Cass. n. 4384 del 2022): l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso. L’indicazione di rendimenti della serie P per l’ultimo periodo di fruttuosità non è decisiva quando sul buono sia stata apposta una tabella sostitutiva, tanto più che questa adotta una modalità di rappresentazione degli interessi eccentrica rispetto alla precedente, rendendo evidente l’assenza di continuità. In presenza di un’espressione incompleta o ambigua circa i rendimenti del titolo di nuova emissione opera l’integrazione suppletiva che consente di associare al buono i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dall’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973.

L’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale e non determina un errore sulla dichiarazione: è chiaro che l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie. Ai sensi dell’art. 1342, primo comma, cod. civ., le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle precedentemente scritte ove incompatibili.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 3963 dell’11 febbraio 2019, che hanno ammesso la variazione del contenuto dei diritti dei sottoscrittori per effetto di sopravvenuti decreti ministeriali e la necessità di un’integrazione extratestuale del rapporto, senza svalutare del tutto la rilevanza delle diciture sui buoni. La qualificazione del titolo come documento di legittimazione giustifica la soggezione alle variazioni e l’ingresso delle stesse nel contratto mediante l’art. 1339 cod. civ.

Ne deriva che, per la serie distinta con la lettera Q, il contrasto va risolto dando prevalenza alle condizioni del decreto ministeriale (Cass. n. 4748 del 2022; Cass. n. 4763 del 2022). L’apposizione di un timbro non idoneo a coprire integralmente la precedente stampigliatura è mera imperfezione materiale, non volontà concludente. Il motivo è pertanto fondato: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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