Nullità del contratto rilevabile d’ufficio in appello e impugnazione del lodo (Cass. civ. Sez. I n. 1370 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia che presupponga la validità e l’efficacia del rapporto contrattuale, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda, rilevabile d’ufficio anche in appello ex art. 345 cod. proc. civ. Il rilievo d’ufficio è consentito sotto qualsiasi profilo, anche ove sia configurabile una nullità c.d. speciale o di protezione, e può riguardare l’accordo transattivo invocato come fonte esclusiva delle obbligazioni a superamento del lodo impugnato. La questione di nullità della transazione non può ritenersi estranea al thema decidendum, incidendo sia sulla configurabilità dell’interesse ad agire per l’impugnazione del lodo sia sull’individuazione delle obbligazioni gravanti sulle parti.

Il Fatto

Una struttura sanitaria accreditata ha promosso giudizio per la nullità o l’annullamento di un lodo arbitrale che aveva accertato un credito in suo favore per prestazioni di assistenza specialistica erogate in regime di accreditamento. La società sanitaria convenuta ha resistito sostenendo che l’obbligazione dell’azienda non derivava dal lodo, ma da un successivo accordo transattivo, con cui le parti avevano composto ogni lite relativa all’oggetto dell’arbitrato.

Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale, dichiarando la validità della transazione. La Corte d’appello ha confermato, escludendo la rilevabilità d’ufficio della questione di nullità della transazione, in quanto estranea alle domande proposte, e ravvisando il superamento dell’interesse ad agire per l’impugnazione del lodo. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, con cui la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1421 cod. civ. Il giudice di merito aveva escluso il rilievo d’ufficio sulla base di una concezione eccessivamente limitata del thema decidendum, non considerando che, attraverso la domanda riconvenzionale, la convenuta mirava in definitiva ad ottenere l’accertamento dell’efficacia vincolante dell’accordo transattivo.

Tale accordo, configurato come fonte esclusiva della disciplina del rapporto e sostitutiva delle statuizioni del lodo, costituiva la premessa logico-giuridica indispensabile sia per l’affermazione della cessazione dell’interesse all’impugnazione del lodo sia per l’accoglimento delle ulteriori richieste. Avendo la domanda riconvenzionale ad oggetto l’adempimento della transazione, la questione di nullità per violazione dell’art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978 non poteva ritenersi estranea al giudizio.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità è rilevabile d’ufficio sia nell’ipotesi di domanda di adempimento sia in tutte le azioni d’impugnativa negoziale, indipendentemente dalla diversità strutturale delle stesse. Le Sezioni Unite del 2014 hanno chiarito l’autonomia e l’omogeneità del complesso normativo che disciplina tali azioni, incompatibile con la diversa dimensione della nullità contrattuale.

Nessun rilievo, ha precisato la Corte, può assumere la circostanza che la nullità sia stata dedotta soltanto in appello. Il potere officioso opera anche in sede di gravame, trattandosi di eccezione in senso lato rilevabile ex art. 345 cod. proc. civ. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, per il riesame e la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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