Notifica postale nulla senza prova della ricezione della CAD (Cass. civ. Sez. V n. 6352 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica a mezzo del servizio postale di un atto impositivo, qualora il piego non venga consegnato al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o assenza di persone idonee a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere fornita dal notificante esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. A tal fine non è sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa. Ne deriva che l’intimazione di pagamento fondata su un atto prodromico di cui non sia provata la rituale notificazione è invalida, con conseguente annullamento dell’atto impositivo.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava alla contribuente un avviso di intimazione, conseguente a un avviso di accertamento esecutivo per Irpef e Irap relativi a un determinato anno d’imposta. La contribuente impugnava l’intimazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando l’invalidità dell’atto per mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento. Il ricorso era rigettato e l’appello confermato dalla Commissione Tributaria Regionale, che riteneva la notificazione regolare.

La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi, censurando la violazione della disciplina sulla notificazione postale degli atti impositivi e il vizio di motivazione. Resistevano con controricorso il successore dell’agente della riscossione e l’Amministrazione finanziaria.

La Motivazione della Corte

I primi cinque motivi, esaminati congiuntamente per connessione, investono la questione centrale: se la notificazione postale dell’atto prodromico possa ritenersi valida in mancanza della prova della ricezione della CAD. La Corte rileva che la Commissione Tributaria Regionale ha eluso il nodo del giudizio, limitandosi a osservazioni sul disconoscimento della copia di un atto mai contestato in tal senso.

Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10012 del 15.4.2021, secondo cui, in caso di mancata consegna del piego, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è data esclusivamente dalla produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, in riferimento agli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. Non è sufficiente, a tal fine, la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa.

La Corte osserva che le controricorrenti non negano che la CAD non sia mai stata prodotta nel giudizio, limitandosi a sostenere la regolarità della notificazione sulla base di tesi ormai superate dalla giurisprudenza di legittimità. Tale circostanza è decisiva: la mancanza della prova della ricezione priva di fondamento la validità della notificazione del prodromico avviso di accertamento.

Ne consegue l’accoglimento dei primi cinque motivi: l’intimazione di pagamento impugnata è invalida perché non preceduta dalla rituale notificazione di un necessario atto prodromico. Il sesto motivo, relativo al regolamento delle spese di lite, è invece respinto per la lacunosità dell’esposizione e per l’assenza di contestazioni specifiche.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa la decisione impugnata e decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo il ricorso originario e annullando l’avviso di intimazione. Le spese dei gradi di merito sono compensate per le oscillazioni giurisprudenziali intervenute nella materia; quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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