Prescrizione accise: il dies a quo decorre solo in avanti dalla scoperta (Cass. civ. Sez. V n. 1484 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, la seconda parte del primo comma dell’art. 15 TUA, nella versione applicabile ratione temporis, va letta nel senso che il termine quinquennale di prescrizione decorre dal momento della scoperta del fatto illecito solo ed esclusivamente in avanti nel tempo. Il verbo “opera” esprime l’inizio del computo e non consente di far retroagire la prescrizione, esaurendo in tal modo il potere impositivo per i cinque anni anteriori. La decorrenza a ritroso sovvertirebbe la nozione stessa di prescrizione, quale modo estintivo del diritto per il fluire, e non per il regredire, del tempo, e raddoppierebbe un termine che la legge fissa in cinque anni. Integra comportamento omissivo non già il mancato versamento dell’imposta, bensì il mancato compimento di una specifica attività prevista per legge, tale da impedire all’amministrazione i conseguenti controlli.
Il Fatto
La contribuente, società operante nella commercializzazione di utensili e macchinari nei settori del riscaldamento e della climatizzazione, era sottoposta a verificazione fiscale in materia di acquisti intra ed extraunionali di prodotti energetici. I verificatori rilevavano che la società si era rifornita, in via continuativa, di oli minerali lubrificanti e gpl in assenza di titoli autorizzativi, con conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 40, comma 1, lett. a), TUA.
Seguiva avviso di pagamento e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni, oltre a successivo atto di contestazione per sanzioni non collegate al tributo. La contribuente impugnava davanti alla CTP di Milano, che accoglieva i ricorsi riuniti ravvisando la decadenza quinquennale. L’appello dell’Ufficio veniva respinto dalla CTR, che riteneva decorrere il termine dal momento della scoperta del fatto sia verso il futuro sia verso il passato. Ricorre quindi per cassazione l’amministrazione, resistendo la contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del dies a quo della prescrizione del credito per accisa in caso di comportamenti omissivi. La versione applicabile dell’art. 15 TUA prevede che “in caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito”, disponendo poi, al comma successivo, l’interruzione in caso di esercizio dell’azione penale.
Richiamando la propria Sez. 5 n. 29204 del 2019, la Corte precisa che i comportamenti omissivi non consistono nel mancato versamento dell’imposta dovuta, ma nel mancato compimento di una specifica attività prevista per legge, tale da non consentire all’amministrazione di procedere ai controlli. Nel caso concreto la totale assenza di autorizzazioni e la mancata inclusione nel sistema AIDA dimostrano l’omessa ottemperanza agli obblighi di registrazione e di dichiarazione previsti dalla disciplina delle accise, con conseguente spostamento del dies a quo.
Sul piano interpretativo, il verbo “opera” significa che la prescrizione inizia a decorrere dalla scoperta dell’illecito e matura in avanti, in correlazione con il fluire del tempo. Erra, pertanto, la CTR laddove fa decorrere simultaneamente due termini, l’uno ordinario in avanti e l’altro eccezionale a ritroso: ne risulta sovvertita la nozione di prescrizione e raddoppiato un termine che la legge indica in cinque anni. Il secondo motivo, di natura processuale e logicamente prioritario, è invece infondato, poiché la motivazione della CTR, pur non condivisibile nel merito, è lineare e coerente.
La Corte dà atto che la CTR ha colto un problema reale, l’indeterminatezza del dies a quo. Richiama sul punto Corte cost. n. 200 del 2021, che, in relazione alla formulazione sovrapponibile dell’art. 57, comma 3, TUA, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, pur sottolineando l’inadeguatezza del regime rispetto all’art. 24 Cost. e la necessità di un tempestivo intervento del legislatore. Le stesse ragioni sostengono l’inammissibilità di analoga questione riferita all’art. 15, comma 1, TUA e, quindi, la fondatezza del primo motivo.
Fondato è anche il terzo motivo: le pretese e gli atti sanzionatori non collegati al tributo non potevano essere annullati sulla base della sola prescrizione dei periodi esulanti dal termine quinquennale. La sentenza è dunque cassata con rinvio, perché il nuovo giudice individui la scoperta del fatto illecito e da essa calcoli il termine in avanti, regolando anche le spese.
Nota della Redazione
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