Compensazione delle spese legittima se l’annullamento in autotutela è tempestivo (Cass. civ. Sez. V n. 28377 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’atto impugnato non comporta automaticamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale. La compensazione delle spese è ammissibile ove il giudice di merito, con valutazione complessiva, accerti che l’amministrazione ha annullato l’atto non appena ne ha verificato l’illegittimità, in un arco temporale ristretto, tenendo un comportamento processuale conforme al principio di lealtà di cui all’art. 88 c.p.c. La regola si distingue dall’ipotesi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte cost. n. 274 del 2005, che collegava alla estinzione la conseguenza automatica della compensazione.
Il Fatto
Un Comune aveva notificato a una società un avviso di accertamento per IMU 2015, relativo a immobili costruiti e destinati alla vendita, i c.d. “bene merci“, per un importo di euro 9.428,00. La società contribuente impugnava l’atto e, nel corso del giudizio di primo grado, il Comune annullava il provvedimento in autotutela.
La Commissione tributaria provinciale dichiarava quindi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensava le spese. La contribuente proponeva appello avverso la statuizione sulle spese; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello e compensava le spese del grado. Di qui il ricorso in Cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese sarebbe stata in contrasto con i principi desumibili dalla norma, essendo l’atto stato annullato in autotutela dal Comune.
La Corte richiama il principio già enunciato secondo cui, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela, la compensazione delle spese può essere disposta purché all’esito di una valutazione complessiva del giudice. Si tratta di ipotesi diversa da quella dell’art. 46, comma 3, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte cost. n. 274 del 2005, come ricordato dai precedenti Cass. n. 19947 del 2010, n. 3950 del 2017 e n. 33157 del 2023.
La Corte osserva inoltre che il sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, poiché la prosecuzione del giudizio non potrebbe arrecare alcun risultato utile al contribuente, stante l’inammissibilità di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale. Il diritto di difesa non è violato dall’eventuale riedizione del potere, potendo il contribuente impugnare il nuovo atto impositivo, secondo Cass. n. 33587 del 2018.
Nel caso concreto, il collegio regionale ha evidenziato che il ricorso era stato depositato il 19 marzo 2021 e il provvedimento di annullamento in autotutela era intervenuto il 13 aprile 2021, in un arco temporale ristretto. La pronta adesione dell’amministrazione alle osservazioni della contribuente è stata valutata ai fini della regolamentazione delle spese, ritenendo sussistenti le condizioni per la compensazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha dunque applicato il principio per cui alla cessazione della materia del contendere per auto-annullamento non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale, quando le specifiche circostanze della controversia denotino un comportamento processuale dell’amministrazione conforme al principio di lealtà ai sensi dell’art. 88 c.p.c. Il ricorso è pertanto rigettato; le spese del giudizio non sono dovute, essendo il Comune rimasto intimato.
Nota della Redazione
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