Contrattazione regionale non derogabile all’ACN per i medici di base (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1793 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l’art. 2 nonies del d.l. n. 81 del 2004, convertito dalla legge n. 138 del 2004, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all’art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991, la disciplina della contrattazione di ambito regionale e aziendale. Ne consegue che la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale. Il giudice di legittimità non può procedere a una rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito, né scrutinare censure fondate sugli artt. 115 e 116 c.p.c. al di fuori dei casi di prova non dedotta, disposta d’ufficio fuori dei limiti legali o assunta senza apprezzamento critico. In ipotesi di litisconsorzio facoltativo il valore delle singole controversie va determinato autonomamente, non trovando applicazione il secondo comma dell’art. 10 c.p.c.
Il Fatto
I ricorrenti, medici di medicina generale convenzionati con l’azienda sanitaria, hanno agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo previsto dagli accordi regionali per l’adesione al sistema informativo socio-sanitario, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010. I rapporti erano regolati dall’Accordo Collettivo Nazionale adottato ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Il corrispettivo, introdotto da accordi sindacali a partire dal 2003 e progressivamente rinnovati, era stato mantenuto anche dopo l’entrata in vigore della legge Regione Lombardia n. 18 del 2007, che aveva reso obbligatoria l’adesione al sistema.
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso. La Corte d’appello di Milano, con sentenza, ha respinto l’impugnazione. I medici hanno proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi; l’azienda sanitaria si è difesa con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi denunciano la violazione e falsa applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale, della normativa regionale e del d.m. 14 luglio 2010, oltre all’omesso esame di fatti decisivi e all’erronea interpretazione degli accordi regionali. La Corte dichiara inammissibile la doglianza sull’omesso esame di un fatto decisivo, essendosi realizzata una doppia conforme, e inammissibile la contestazione relativa alla delibera di Giunta e agli accordi regionali, non proponibile ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. È invece infondata la censura sull’interpretazione degli accordi nazionali.
La corte territoriale ha ricostruito il sistema evidenziando che le somme non erano più dovute dopo l’entrata in vigore del d.m. 14 luglio 2010, che aveva fissato al 1° ottobre 2010 l’avvio a regime del sistema informativo regionale e introdotto un regime sanzionatorio per i medici non aderenti. La Corte valorizza l’incompatibilità della disciplina contrattuale integrativa invocata dai ricorrenti con la normativa vigente e rileva che i medici non hanno indicato in quale documento fosse garantita la spettanza delle somme per il periodo considerato.
L’art. 59 ter dell’Accordo nazionale del 2009 introduce un regime sanzionatorio degli inadempimenti dei medici e specifica gli elementi che concorrono a costituire il compenso, con esclusione delle voci non più compatibili con la nuova contrattazione. Nemmeno la legge Regione Lombardia n. 18 del 2007 contiene previsioni che autorizzino a considerare pattuito il pagamento preteso.
La Corte afferma il principio secondo cui la contrattazione collettiva decentrata non può disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale, richiamando Cass., Sez. L, n. 29137 del 6 ottobre 2022. La corte d’appello aveva comunque accertato che i ricorrenti non avevano provato il raggiungimento delle percentuali richieste per l’incentivo nei mesi indicati.
Il quinto motivo, sulla violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., è inammissibile: i ricorrenti chiedono una rilettura della documentazione già valutata dal giudice di merito. La Corte ribadisce che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è proponibile solo se si alleghi che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte, disposte fuori dei limiti legali o assunte senza apprezzamento critico, richiamando Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1° marzo 2022. Quanto alle presunzioni semplici, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità del ricorso, con apprezzamento di fatto insindacabile se motivato.
I motivi dal sesto al nono, sul valore della causa e sulle spese, sono inammissibili. La dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini del valore della domanda, non appartenendo alle conclusioni della citazione. In caso di litisconsorzio facoltativo non si applica il secondo comma dell’art. 10 c.p.c. e il valore delle singole controversie va determinato autonomamente, secondo Cass., Sez. 1, n. 18166 del 26 giugno 2023. L’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 consente l’aumento del compenso unico per i soggetti oltre il primo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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