Contratto autonomo di garanzia e onere di specifica censura in appello (Cass. civ. Sez. I n. 13413 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto garantito, salva la sola exceptio doli. Ove il giudice di primo grado abbia qualificato il rapporto come garanzia autonoma ed escluso l’operatività dell’exceptio doli, con conseguente preclusione dell’esame dei motivi di opposizione, l’appellante che non censuri specificamente tali statuizioni pregiudiziali non può dolersi della mancata motivazione autonoma della sentenza di appello. La pregiudiziale non impugnata si consolida in giudicato e rende inammissibile, per difetto di attinenza alla ratio decidendi, il motivo che investa il merito delle richieste istruttorie. Il dovere di motivazione resta integro quando il giudice dell’impugnazione rilevi l’inosservanza dell’onere di specifica censura.

Il Fatto

I tre fideiussori di una società avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato chiesto loro il pagamento di un importo complessivo superiore a euro 506.000, quale saldo debitore di un conto corrente e di conti anticipi. Deducevano l’incompletezza della documentazione contabile prodotta dalla banca, l’addebito di spese, commissioni e interessi non dovuti, la propria liberazione per la concessione di credito alla debitrice principale senza autorizzazione, nonché l’ostatività del concordato in bianco presentato dalla società garantita.

Il Tribunale di Bergamo rigettava l’opposizione; la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione. I soccombenti ricorrevano in cassazione con due motivi, incentrati sul difetto di motivazione della sentenza di appello e sul rigetto delle istanze istruttorie.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamentava l’omesso esame di un punto decisivo e la violazione dell’art. 1462 c.c. in tema di eccezione di nullità. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale non avrebbe espresso una motivazione autonoma rispetto a quella di primo grado, avendo escluso ogni eccezione sul rapporto garantito in ragione della natura autonoma della garanzia e della mancata proposizione dell’exceptio doli.

La censura è infondata. La Corte d’appello non è venuta meno al dovere di motivazione: ha spiegato che i motivi di gravame non potevano essere esaminati perché gli appellanti non avevano ottemperato all’onere di specifica censura delle statuizioni pregiudiziali del primo giudice. La qualificazione del rapporto come garanzia autonoma, la mancata proposizione dell’exceptio doli e la conseguente preclusione dell’esame dei motivi di opposizione costituivano il presupposto logico della decisione di primo grado, divenuto definitivo.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 210 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., dolendosi del rigetto di ogni istanza istruttoria. Il motivo è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa non riguarda il merito delle richieste istruttorie, ma afferma la pregiudiziale inammissibilità dell’esame dei motivi di gravame per mancata censura delle statuizioni del tribunale. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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