Rinuncia al ricorso e accettazione estinguono il giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 34403 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e del controricorso e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo ex artt. 306, 390 e 391 cod. proc. civ., senza necessità di esame nel merito dei motivi. La definizione bonaria della controversia, comprensiva della compensazione delle spese legali, integra l’accordo tra le parti richiesto dalla legge. Al caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la norma presuppone un rigetto o un’inammissibilità dell’impugnazione, non una sua definizione per atto di disposizione delle parti.
Il Fatto
La controversia trae origine da un arbitrato concluso con lodo emesso nel dicembre 2021 tra una società consortile e una società appaltatrice. Il consorzio propose domanda di revocazione del lodo, lamentando che in sede di riconsegna dell’impianto l’appaltatore non avesse eseguito la manutenzione pattuita pur avendone chiesto il pagamento con le fatture riconosciute dovute in arbitrato.
La Corte d’appello di Ancona respinse la domanda. Quanto al profilo dei documenti, ritenne che l’accertamento tecnico preventivo addotto fosse pacificamente successivo alla conclusione del giudizio arbitrale e che fosse irrilevante la preesistenza del fatto rappresentato nel documento. Quanto al dolo processuale revocatorio, escluse che la mera violazione dell’art. 88 cod. proc. civ., le allegazioni false o le reticenze fossero sufficienti, occorrendo un’attività intenzionalmente fraudolenta. Quanto alle prove false, rilevò che difettava una sentenza di accertamento passata in giudicato o il riconoscimento della falsità da parte del suo beneficiario.
La Motivazione della Corte
Il consorzio ha proposto ricorso in cassazione con due mezzi, deducendo rispettivamente la violazione dell’art. 395 n. 1 cod. proc. civ. e dell’art. 395 nn. 1 e 2 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. La società controricorrente ha replicato con controricorso.
Nelle more del giudizio di legittimità le parti hanno depositato telematicamente in data 18.11.2025 un atto di rinuncia al ricorso e al controricorso con contestuale accettazione. Le parti hanno dichiarato di aver definito bonariamente la controversia, rinunciando espressamente anche agli atti del giudizio e convenendo la compensazione delle spese legali.
La Suprema Corte ha preso atto dell’intervenuta rinuncia e ha dichiarato la estinzione del processo ex artt. 306, 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese in conformità all’accordo raggiunto. La decisione non esamina nel merito i due motivi, assorbiti dalla sopravvenuta definizione dispositiva del giudizio.
Il collegio ha inoltre escluso che debba disporsi il raddoppio del contributo unificato. Ha richiamato sul punto il principio per cui l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica ai casi di rinuncia, non potendosi configurare il raddoppio in assenza di un rigetto o di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Il riferimento normativo interno è coerente con l’orientamento di legittimità richiamato dalla stessa ordinanza.
La conseguenza processuale è dunque l’estinzione del giudizio di cassazione, con spese compensate.
Nota della Redazione
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