Esenzione ICI fabbricati rurali e onere di impugnare il classamento catastale (Cass. civ. Sez. V n. 1884 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’esenzione prevista per i fabbricati rurali segue il criterio della determinazione catastale: rileva l’oggettiva classificazione dell’immobile nelle categorie A/6 o D/10, e solo il fabbricato iscritto come rurale, in conseguenza del riconoscimento dei requisiti di legge, non è soggetto all’imposta. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente impugnare l’atto di classamento per far valere la ruralità; in difetto, il bene resta assoggettato. L’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992 non impone all’ente impositore di esporre nell’avviso di accertamento le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile. La riduzione d’imposta per l’inagibilità dell’immobile non opera per le annualità precedenti alla relativa richiesta.

Il Fatto

I ricorrenti, in qualità di eredi di un proprietario di un immobile sito nel territorio di un Comune, impugnavano gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009-2011, emessi dal Comune. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello dei contribuenti.

Avverso tale pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione estremamente succinta e la violazione delle regole su prova e classamento catastale, nonché il diritto all’esenzione per ruralità e alla riduzione per inagibilità del fabbricato. Il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione insufficiente. La Corte ha disatteso la censura, richiamando l’orientamento secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza adeguata disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo. Nel caso di specie la sentenza impugnata, seppure in forma sintetica, esplicitava in modo sufficiente la ratio decidendi sulla mancata esenzione e sulla riduzione d’imposta, consentendo ai ricorrenti di censurare compiutamente gli errori di diritto nel secondo motivo.

Quanto alla lamentata omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla carenza di motivazione degli atti impositivi, la Corte ha richiamato il principio per cui, una volta verificata l’omessa pronuncia, la Cassazione può omettere la cassazione con rinvio e decidere nel merito quando la questione di diritto sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto. Nel merito, l’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992 non comporta l’obbligo di esporre le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione: è onere del contribuente dedurre e provare la causa di esclusione dell’imposta. Gli avvisi risultavano pertanto sufficientemente motivati, indicando i dati identificativi dell’immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l’ammontare dell’imposta.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e del decreto del 26 luglio 2012, sostenendo l’illegittimo assoggettamento ad ICI di fabbricati non accatastati in A/6 e D/10 e l’applicabilità della riduzione per inagibilità. La Corte ha disatteso la censura, affermando che l’esenzione dall’ICI per i fabbricati rurali segue il criterio della determinazione catastale: rileva la classificazione in A/6 o D/10, e solo l’immobile iscritto come rurale non è soggetto all’imposta ai sensi del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, e del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).

Ne deriva che, se l’immobile è iscritto in una diversa categoria, il contribuente che pretenda l’esenzione deve impugnare l’atto di classamento, restando altrimenti assoggettato. Nella specie l’immobile non era annoverato nelle categorie richieste nelle annualità in contestazione, né era stata proposta la domanda di variazione catastale di cui all’art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 70 del 2011. La Corte ha quindi escluso che la ruralità potesse rilevare in ragione del solo carattere concretamente agricolo dell’immobile.

Quanto alla riduzione per inagibilità, l’art. 8, primo comma, del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede la riduzione al 50 per cento per gli immobili inagibili o di fatto inutilizzati, estensibile a tutto l’arco temporale e ai periodi successivi ove permangano le medesime condizioni. La Corte ha però escluso che il beneficio si applichi alle annualità precedenti la richiesta del contribuente, correttamente affermando la Commissione tributaria regionale. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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