Raddoppio termini accertamento tassabile senza denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 5246 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente ratione temporis, non richiede la formale e preventiva denuncia penale, né rileva l’esito del relativo procedimento o l’eventuale prescrizione del reato. È sufficiente l’astratta configurabilità di un’ipotesi avente rilevanza penale, quale la c.d. frode carosello, dovendosi verificare soltanto l’emersione di elementi da cui derivi l’obbligo di presentazione della denuncia. Non è manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, che circoscrive l’ambito applicativo della nuova disciplina ai soli avvisi notificati dopo la sua entrata in vigore.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un ex socio di una società di costruzioni un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di una somma relativa al periodo di imposta 2008. L’atto scaturiva da un’indagine della Guardia di finanza su forniture di materiali edili riconducibili a operazioni inesistenti con una ditta rivelatasi priva di sede operativa, di dipendenti, di beni e di utenze.

La questione centrale riguardava la tempestività dell’avviso e, in particolare, l’applicabilità del raddoppio dei termini in presenza di fatti astrattamente costituenti reato. I giudici di merito escludevano il raddoppio per effetto della norma transitoria e dell’assenza di denuncia, dando ragione al contribuente. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015. L’Agenzia lamenta che il collegio di merito abbia escluso il raddoppio ritenendo non notificato in tempo il verbale di constatazione e mancante una formale denuncia penale.

La Corte ritiene il motivo fondato. È orientamento consolidato che per applicare il raddoppio non sia necessaria la formale preventiva denuncia, né rilevi l’eventuale prescrizione del reato: è sufficiente l’astratta configurabilità di un’ipotesi penalmente rilevante, come nel caso della c.d. frode carosello.

I precedenti richiamati confermano il principio. Il raddoppio può operare anche se la notizia di reato emerge dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza (Cass. V n. 36474/2021). La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 è manifestamente infondata, perché la conservazione della disciplina transitoria costituisce ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa (Cass. V n. 39416/2021).

Il raddoppio presuppone l’obbligo di presentazione della denuncia a prescindere dall’esito del procedimento penale e nonostante l’estinzione del reato per archiviazione, rilevando solo l’astratta configurabilità dell’illecito, atteso il regime del doppio binario tra giudizio penale e procedimento tributario (Cass. V n. 27250/2022). È sufficiente l’emersione di elementi da cui derivi l’obbligo di denuncia, salvo un uso pretestuoso o strumentale della disposizione diretto a fruire ingiustificatamente di un termine più ampio (Cass. n. 20409/2023).

Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito perché esamini la fattispecie nella sua interezza, con particolare riguardo ai profili di completezza del contraddittorio.

Nota della Redazione

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