Esenzione IMU rurale segue classamento catastale e cumulo sanzioni per violazioni successive (Cass. civ. Sez. V n. 1933 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione dei fabbricati rurali segue il criterio della determinazione catastale: rileva l’oggettiva classificazione nelle categorie A/6 o D/10, e solo l’immobile iscritto come rurale, per la riconosciuta ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 9 d.l. n. 557/1993, non è soggetto all’imposta. Qualora l’immobile sia iscritto in categoria diversa, è onere del contribuente impugnare l’atto di classamento per far valere la ruralità. Le domande di variazione catastale ex art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011 non possono risalire a un anno diverso dal 2011, dovendosi escludere l’efficacia retroattiva dello ius superveniens per le domande presentate dopo il 30 settembre 2012. In materia sanzionatoria, il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 si applica anche a violazioni IMU per omesso versamento relative a più annualità successive e identici accertamenti, e in fase processuale è il giudice a rideterminare il quantum, anche in caso di ricorsi riuniti.
Il Fatto
La contribuente impugna gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2014, con relative sanzioni, emessi dal Comune e notificati nel 2016, relativi a un terreno destinato esclusivamente ad attività agricola ma accatastato in categoria D/8. La Commissione tributaria provinciale respinge il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Piemonte conferma la decisione. La controversia giunge in Cassazione con quattro motivi.
La contribuente deduce la violazione delle norme sull’IMU e sul classamento rurale, censura l’acquisizione di dati reddituali da parte del Comune, lamenta il difetto di motivazione degli atti e, in via subordinata, l’omessa applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il primo motivo. Il criterio dirimente non è lo svolgimento concreto di attività agricola, ma la classificazione catastale: per l’esenzione rilevano le categorie A/6 o D/10, e l’immobile iscritto in categoria diversa resta assoggettato all’imposta finché il contribuente non impugni il classamento. Nella specie l’immobile non era annoverato nelle categorie rurali fino al 2016, quando la contribuente propose domanda di variazione in corso di causa.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011 consentiva ai contribuenti di presentare domanda di variazione catastale entro il 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012; il successivo art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013 ha chiarito che le domande producono effetto dal quinto anno antecedente a quello di presentazione. Poiché nessuna domanda può risalire a un anno diverso dal 2011, la variazione del 2016 non poteva valere per le annualità precedenti.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la censura non coglie la ratio decidendi: l’esenzione è stata negata per mancata iscrizione catastale, non per la qualifica di coltivatore diretto. In ogni caso, l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 504/1992 autorizza i comuni a richiedere dati e notizie agli uffici pubblici competenti per l’attività di accertamento.
Il terzo motivo è inammissibile. L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché il motivo di gravame non è un fatto principale o secondario. La censura, del resto, non reca univoco riferimento alla nullità per omissione.
È invece fondato il quarto motivo. In presenza di violazioni identiche riferite a annualità diverse, trova applicazione il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, che consente un’unica sanzione pari alla base aumentata dalla metà al triplo. In fase processuale è il giudice a rideterminare il quantum, anche in caso di ricorsi riuniti. La sentenza è cassata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per la rideterminazione delle sanzioni.
Nota della Redazione
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