Cumulo tra riduzione del corrispettivo d’appalto e risarcimento dei danni (Cass. civ. Sez. I n. 29342 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione del corrispettivo d’appalto per difetti e difformità dell’opera e il risarcimento del danno chiesto dal committente per le opere provvisionali necessarie a garantire la messa in sicurezza dei manufatti si cumulano, perché rispondono a distinte causa petendi e non presuppongono la risoluzione del contratto. Sussiste solidarietà passiva tra appaltatore e progettista-direttore dei lavori i cui inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. Il difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, che ometta la trascrizione degli atti processuali richiesti dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., ne determina l’inammissibilità.
Il Fatto
Il Comune committente conveniva in giudizio davanti al Tribunale l’appaltatore e il progettista direttore dei lavori incaricati della sistemazione delle passeggiate lungolago, domandando l’accertamento degli inadempimenti, la risoluzione dei contratti, la riduzione del corrispettivo e il risarcimento dei danni. Il primo giudice accertava i gravi inadempimenti, risolveva i contratti e condannava i convenuti a restituire le somme ricevute e a risarcire il danno.
La Corte d’appello, riuniti gli appelli principali di appaltatore e professionista, riteneva gli inadempimenti non così gravi da giustificare la risoluzione, riduceva il corrispettivo e, nei rapporti interni, poneva a carico del professionista una quota maggioritaria di responsabilità. Propongono ricorso principale l’appaltatore e il progettista, mentre il Comune formula ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della solidarietà passiva tra appaltatore e progettista-direttore dei lavori. Il vincolo solidale, pur nella diversità dei titoli contrattuali, trova fondamento nel principio dell’art. 2055 cod. civ., laddove gli inadempimenti concorrano in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente. Tuttavia, osserva la Corte, il soggetto interessato a dolersi della mancata condanna solidale non è l’appaltatore, ma il committente, cosicché il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
La Corte territoriale ha correttamente affermato la compatibilità tra la riduzione del corrispettivo e la domanda risarcitoria. I due rimedi operano su piani diversi: con la riduzione del prezzo si adegua il compenso all’effettivo valore delle opere; con il risarcimento del danno si neutralizzano i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’esecuzione delle opere viziate. Il risarcimento, nella specie, era connesso non alla domanda di risoluzione, ma alle iniziative poste in essere dal Comune per garantire la fruibilità del lungolago e l’incolumità delle persone.
Quanto ai rapporti interni, la Corte ribadisce che la ripartizione delle quote di responsabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione non apparente né illogica. Il professionista, oltre che progettista, era anche direttore dei lavori e come tale tenuto a sorvegliarne l’esecuzione e a segnalare le carenze progettuali al committente.
Sul versante processuale, numerosi motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, non avendo le parti trascritto gli atti processuali necessari a comprovare le censure, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. La Corte ribadisce altresì il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto ad ammettere tutti i mezzi di prova dedotti, potendo escludere, con valutazione insindacabile, quelli ritenuti irrilevanti o superflui.
Infine, quanto alle spese, la Corte conferma la legittimità della compensazione fondata sulla reciproca soccombenza e rigetta tutti i ricorsi, dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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