Notifica cartella esattoriale: ricerche necessarie per l’irreperibilità assoluta (Cass. civ. Sez. V n. 1172 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella esattoriale, ai sensi del combinato disposto degli art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore deve distinguere l’irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario non rivenuto al momento della consegna, dall’irreperibilità assoluta, che ricorre quando il destinatario sia trasferito in luogo sconosciuto. Prima di procedere ai sensi dell’art. 60 lett. e) in luogo del rito di cui all’art. 140 cod. proc. civ., il notificatore deve svolgere nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare che questi non abbia più né abitazione, né ufficio, né azienda, e che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Nessuna norma prescrive le modalità esatte delle ricerche, purché emerga che esse sono state effettuate, sono attribuibili al messo e riferibili alla notifica in esame.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di intimazione, deducendo l’omessa notifica della cartella di pagamento ivi richiamata. La C.t.p. di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’irreperibilità assoluta ex art. 143 cod. proc. civ. e il mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente irregolarità della notifica e nullità dell’intimazione.

La C.t.r. Lazio, in riforma, riteneva invece la cartella correttamente notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, escludendo i presupposti dell’art. 143 cod. proc. civ. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che non è controverso, per ammissione di entrambe le parti, che la notifica della cartella prodromica all’intimazione è avvenuta a mezzo del servizio postale presso l’indirizzo di residenza anagrafica, secondo il rito dell’irreperibilità assoluta. Nella relata l’agente postale dava atto che il destinatario risultava «trasferito» su dichiarazione di un sedicente portiere, con successivo deposito dell’atto in Comune e affissione dell’avviso all’albo.

Il Collegio ribadisce che, ai sensi del combinato disposto degli art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, anche per la cartella esattoriale occorre distinguere l’irreperibilità relativa dall’irreperibilità assoluta, che presuppone il trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto.

Il messo notificatore, prima di attivare il meccanismo di cui all’art. 60 lett. e), deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale le ricerche necessarie a verificare che il destinatario non abbia più né abitazione, né ufficio, né azienda e che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nello stesso Comune. Nessuna norma impone modalità specifiche, ma deve emergere chiaramente che le ricerche sono state svolte, sono attribuibili al messo e riferibili alla notifica. La Corte richiama sul punto le più recenti Cass. n. 23183 del 2023 e Cass. n. 6765 del 2019.

La C.t.r. non si è attenuta a tali principi. Pur essendo stato rilevato in primo grado che il notificatore avrebbe dovuto svolgere i necessari accertamenti dandone atto nella relata, il giudice d’appello si è limitato ad affermare che, ricorrendo il presupposto della mancanza di abitazione, ufficio e azienda, la notifica era correttamente avvenuta nelle forme della lett. e). In tal modo la C.t.r. è incorsa nella dedotta violazione di legge, senza esaminare il fatto decisivo e controverso che il contribuente aveva il proprio studio nel medesimo Comune di Roma.

Il giudice di merito ha ritenuto sufficienti le ricerche svolte presso il sedicente portiere dello stabile, che si era limitato ad asserire il trasferimento altrove, senza considerare che, stante la genericità di tali affermazioni, sarebbe stata necessaria un’ulteriore verifica volta ad acclarare se il trasferimento fosse avvenuto all’interno del Comune o altrove, anche mediante l’esame dei registri anagrafici.

Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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