Compensazione spese e incertezza giurisprudenziale quale grave ed eccezionale ragione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28661 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., giustificano la compensazione totale o parziale delle spese processuali devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e non possono essere illogiche o erronee, pena un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Tra tali ragioni rientra l’incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all’epoca dell’introduzione della causa. È inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, che prospettino la medesima questione sotto i profili incompatibili della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo, non potendo il giudice di legittimità essere chiamato a isolare d’ufficio le censure proponibili.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 27 febbraio 2024, ha accertato in favore della ricorrente il requisito sanitario per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per invalidità al 100%, compensando integralmente le spese di lite. La parte soccombente nel merito ha proposto ricorso per cassazione avverso tale statuizione, limitatamente al regolamento delle spese, resistito dall’INPS con controricorso.
La questione approda in legittimità perché si assume che le motivazioni addotte dal giudice di merito non integrino gli estremi delle gravi ed eccezionali ragioni richieste per la compensazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta un profilo di inammissibilità. Il ricorso mescola e sovrappone mezzi di impugnazione eterogenei, riferiti alle diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Non è consentito prospettare la stessa questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo. Una simile formulazione attribuirebbe al giudice di legittimità il compito di dare forma giuridica alle doglianze, scegliendo quale censura sia proponibile (Cass. n. 3397 del 2024).
Nel merito, la Corte richiama la regola secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni esplicitate per giustificare la compensazione ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (n. 14036 del 2024).
Il Collegio precisa poi che, in assenza di reciproca soccombenza, la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale (n. 1950 del 2022).
Su questo sfondo la Corte opera il passaggio decisivo: tra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione rientra l’incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all’epoca dell’introduzione della causa (Cass. n. 6901 del 2025). Il caso di specie corrisponde a tale ipotesi, sicché il ricorso è respinto.
Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte non ne dispone la condanna sussistendo i presupposti dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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