Licenziamento collettivo e limitazione territoriale della platea dei lavoratori da licenziare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1970 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il datore di lavoro non può circoscrivere la platea dei lavoratori da collocare in mobilità ai soli dipendenti dell’unità produttiva soppressa quando il progetto di ristrutturazione si riferisca a una realtà aziendale articolata in più sedi e le professionalità presenti nella sede soppressa risultino comparabili e fungibili con quelle delle altre sedi. La delimitazione territoriale della platea, fondata su una motivazione standardizzata incentrata sulla sola dislocazione geografica del personale, integra violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, primo comma, legge n. 223 del 1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, legge n. 92 del 2012, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dell’art. 18 legge n. 300 del 1970. L’eventuale aggravio di costi connesso al trasferimento dei lavoratori è irrilevante a fronte dell’esigenza di assicurare ai procedimenti di ristrutturazione il minor impatto sociale possibile.

Il Fatto

La società ricorrente aveva intimato il licenziamento collettivo a un lavoratore con lettera del 22 dicembre 2017, nell’ambito di una procedura di mobilità che aveva interessato i soli dipendenti della sede di L’Aquila. Il lavoratore ha impugnato il recesso davanti al giudice del lavoro.

Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, con la tutela risarcitoria dell’art. 18, quarto comma, legge n. 300 del 1970. La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo della società. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, resistito dal lavoratore con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando che le questioni sollevate erano già state decise in controversie relative alla stessa vicenda e rigettando il ricorso sul presupposto del principio di fedeltà ai precedenti, cui è affidata la funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

Il primo motivo, sulla condanna generica al risarcimento, è dichiarato inammissibile per novità della doglianza e comunque infondato, risultando che i lavoratori avevano proposto domanda di condanna generica. Il secondo e il terzo, sulla asserita carenza di interesse ad agire, sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi fondata sulla sufficiente descrizione dei profili professionali e sulle griglie di comparazione contenute nell’atto introduttivo. Il quarto, sull’omessa istruttoria, è infondato: la Corte territoriale ha implicitamente respinto la richiesta, valorizzando la fungibilità dei lavoratori.

Nel respingere il quinto motivo, il Collegio ribadisce che l’aggravio di costi per l’azienda, connesso al trasferimento dei dipendenti della sede soppressa, è irrilevante: la regola legale mira ad assicurare ai procedimenti di ristrutturazione il minor impatto sociale possibile. La verifica di compatibilità investe il contenuto della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991, estesa anche alla chiusura di un insediamento produttivo.

La Corte territoriale, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, ha rilevato che le ragioni tecnico-produttive erano esposte in modo standardizzato, senza considerare il livello di professionalità e le competenze acquisibili con un normale periodo di formazione on the job. Su questa base ha tratto le conseguenze conformi alla giurisprudenza di legittimità richiamata.

Quanto al sesto motivo, il Collegio conferma che, ove il datore di lavoro tenga conto unilateralmente dell’appartenenza territoriale a una sola unità produttiva, si determina la violazione dei criteri di scelta, con applicazione della tutela reintegratoria. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della società alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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