Prescrizione crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato decorre in costanza di rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1783 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, da tale data. Non è configurabile alcun metus del lavoratore verso la pubblica amministrazione, né una stabilità dell’impiego idonea a sospendere il decorso del termine. Il principio opera nei rapporti a tempo indeterminato, in quelli a tempo determinato e anche in caso di successione di contratti a termine. Il mancato rinnovo del contratto integra una mera aspettativa di fatto, giuridicamente irrilevante e non giustiziabile.

Il Fatto

Due lavoratori avevano prestato attività presso un istituto di ricerca del CNR in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il Tribunale di Pisa, accogliendo la domanda, aveva ritenuto l’illegittimità dei contratti, qualificandoli come dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e aveva condannato l’Ente al risarcimento del danno, liquidato in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma, aveva riconosciuto ai lavoratori anche le differenze retributive maturate rispetto al trattamento base previsto dal CCNL di comparto per il livello di inquadramento corrispondente. I giudici di appello avevano applicato l’art. 2126 cod. civ., ritenendo che la nullità del rapporto costituito in violazione delle norme sull’impiego pubblico non ne impedisse l’operatività, e avevano escluso la prescrizione, sul presupposto che il termine non decorresse durante il rapporto, non assistito da stabilità. Il CNR ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 cod. civ., contestando il rigetto dell’eccezione di prescrizione. L’Ente sostiene che la mancanza di stabilità del rapporto non integra alcuna causa di sospensione del termine prescrizionale, trattandosi di rapporti di pubblico impiego.

La Corte ritiene il motivo fondato e lo accoglie, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto. La ragione è duplice: manca ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e non è pertanto configurabile alcun metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto che sia suscettibile di tutela.

Il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 36197/2023, secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data. Ciò vale sia nei rapporti a tempo indeterminato sia in quelli a tempo determinato, anche in caso di successione di contratti a termine. Non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.

Nel caso di specie la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sul presupposto che il relativo corso dovesse rimanere sospeso durante l’esecuzione del rapporto. Il ricorso è dunque accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà in conformità regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *