Scorrimento graduatoria e riparto di giurisdizione nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1989 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di scorrimento di graduatoria nel pubblico impiego, la cognizione della domanda con cui il candidato utilmente collocato chiede il riconoscimento del diritto all’assunzione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché si fa valere, fuori dall’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione tutelato dall’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001. Solo quando la pretesa allo scorrimento è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso la contestazione investe l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione e la situazione giuridica dedotta è di interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma quarto, d.lgs. n. 165 del 2001. La qualificazione della domanda dipende dal petitum sostanziale e dalla causa petendi, cioè dalla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

Il Fatto

Una candidata, collocatasi tra gli idonei non vincitori di un concorso pubblico bandito da un’Università, agiva davanti al Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e dichiarava il diritto all’inquadramento nella categoria e posizione economica indicate.

La Corte d’appello riformava la decisione e negava la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo il giudice distrettuale, la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento era consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso: la contestazione investiva quindi l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo. La candidata ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava l’ammissibilità dell’appello, per essere stato proposto oltre il termine breve. La Corte rigetta la doglianza. La notificazione della sentenza di primo grado non era stata eseguita al procuratore costituito, come impongono gli artt. 170, comma 1, e 285 cod. proc. civ., ma all’avvocatura distrettuale dello Stato e, in un secondo momento, alla controparte personalmente unitamente all’atto di precetto.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 20866 del 30.09.2020: la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve deve essere univocamente rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. La notifica irrituale è dunque inidonea a far decorrere il termine breve sia per il notificante sia per il destinatario. L’appello, proposto entro il termine lungo, è pertanto tempestivo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce il criterio di riparto. In tema di scorrimento di graduatoria, la domanda del candidato utilmente collocato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando fa valere il diritto all’assunzione. Diversamente, se la pretesa è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che dispone di non coprire più il posto mediante lo scorrimento, la controversia ha ad oggetto il controllo sulla legittimità della scelta discrezionale dell’amministrazione, con giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 29081 del 2018 e le Sezioni Unite n. 20350 del 2018.

Il giudice di appello, cui spetta interpretare la domanda, aveva qualificato il vantato diritto allo scorrimento come conseguenza della negazione dell’effetto di indizione del concorso. Il motivo è inoltre inammissibile, perché non riporta, neppure per stralci, il contenuto del ricorso di primo grado, risultando carente dei requisiti di specificità richiesti dagli artt. 366 e 369 cod. proc. civ.. Nel merito, dall’esame del ricorso introduttivo emerge che il diritto allo scorrimento era fondato sulla preclusione dell’indizione di una nuova procedura concorsuale. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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