Il valore della controversia in appello sulle sole spese è dato dal disputatum (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21246 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia si determina in base al criterio del disputatum. Nel giudizio di appello che abbia ad oggetto esclusivo la corretta determinazione delle spese del grado precedente, il valore della causa è pari al differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella richiesta con l’atto di impugnazione. Tale criterio, integrato da quello del decisum, trova applicazione anche con riferimento alle spese del giudizio di legittimità, il cui valore è pari allo scarto tra le spese dovute al momento della liquidazione del primo giudice e quelle effettivamente riconosciute.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla sua domanda per il pagamento dell’indennità Naspi, con condanna dell’INPS al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 687,00. Avendo l’istituto provveduto al pagamento solo dopo il deposito del ricorso, il lavoratore aveva proposto appello limitatamente al capo sulle spese, chiedendo la rifusione nella somma di euro 1.863,50.
La Corte di Appello di Napoli aveva accolto il gravame, condannando l’INPS al pagamento della somma richiesta per il primo grado, ma liquidava le spese del secondo grado in euro 337,00. Secondo il giudice territoriale, il valore della controversia in appello, ai fini tariffari, era pari all’importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum. Il lavoratore ha impugnato la decisione in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando la fondatezza dell’unico motivo con cui si deduceva la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 4, comma 5, d.m. n. 55/2014. Il giudice di legittimità ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse errato nell’individuare il valore della controversia nel solo importo delle spese liquidate in primo grado, richiamando un orientamento minoritario.
Il Collegio ha invece dato continuità al contrapposto e maggiormente radicato indirizzo, secondo cui il valore della causa, per il primo grado, è pari alla somma domandata con l’atto introduttivo se la domanda è rigettata, ovvero alla somma accordata se la domanda è accolta. Per l’appello, invece, il valore è pari alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione se il gravame è rigettato, ovvero alla maggiore somma accordata rispetto a quella ottenuta in primo grado se l’appello è accolto.
Tale principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 19014 del 2007, comporta che, nel caso di giudizio di impugnazione avente ad oggetto esclusivo la determinazione del rimborso delle spese, il disputatum è dato dal differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta nell’atto di impugnazione. La Corte ha precisato che lo stesso criterio vale anche per le spese del giudizio di legittimità, il cui valore è pari allo scarto tra le spese dovute al momento della liquidazione del primo giudice e quelle effettivamente riconosciute.
La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, in quanto ha assunto come valore della controversia l’intero importo delle spese liquidate in primo grado, senza considerare che l’appello mirava ad ottenere una somma maggiore, cosicché il valore ai fini tariffari andava commisurato al differenziale tra la somma richiesta e quella già riconosciuta. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione e rinvio alla Corte territoriale, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.