Contestazione illecito amministrativo, dies a quo dall’accertamento e non dalla costatazione (Cass. civ. Sez. II n. 1988 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di contestazione non immediata dell’illecito amministrativo, il dies a quo del termine di novanta giorni previsto dall’art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981 non coincide con il momento in cui l’autorità procedente acquisisce il fatto nella sua materialità, ma va individuato nella data in cui essa ha completato l’attività diretta a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione. La mera costatazione del fatto non integra l’accertamento: occorre individuare, secondo le particolarità del singolo caso, il momento successivo alla conclusione delle verifiche ispettive in cui la constatazione poteva ragionevolmente essere tradotta in accertamento. La ricostruzione dei tempi occorrenti e la stima della congruità del tempo utilizzato rispetto alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Capitaneria di Porto notificava a una società una ordinanza-ingiunzione per la fornitura di prodotti ittici di taglia inferiore a quella minima, accertata con verbale. La società proponeva opposizione dinanzi al Tribunale, che la rigettava; la Corte d’Appello di Bologna confermava integralmente la decisione di primo grado.
La società ricorreva allora per cassazione con quattro motivi, deducendo vizi di motivazione, violazione delle regole sul materiale probatorio e, soprattutto, la tardività della contestazione dell’illecito, per avere la Corte distrettuale collocato il termine di decorrenza in una data diversa da quella in cui, secondo la ricorrente, erano già noti tutti gli elementi dell’infrazione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente. Essi prospettano, sotto la veste dell’omessa o apparente motivazione, una contestazione della scelta e della valutazione delle risultanze probatorie operate dal giudice di seconde cure. La Corte rileva che il giudice d’appello ha indicato i fondamenti del proprio convincimento, valorizzando il documento di trasporto e la sottoposizione della partita di vongole a misurazione con calibratore. Il preteso vizio si riduce quindi a una istanza di revisione del fatto, estranea al giudizio di legittimità, come già affermato in precedenti conformi.
Quanto alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, la Suprema Corte ribadisce che la scelta e la valutazione del materiale probatorio costituiscono espressione della discrezionalità del giudice di merito e restano sottratte al sindacato di legittimità. I motivi sono perciò inammissibili.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente perché attinenti alla medesima questione della tardività della notificazione del verbale di contestazione, sono invece dichiarati infondati. La Corte ricostruisce la regola applicabile: nel caso di contestazione non immediata, il momento dell’accertamento non coincide con l’acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità che ha ricevuto il rapporto, ma con la data in cui tale autorità ha completato l’attività volta a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione. Il Collegio richiama sul punto propri precedenti conformi.
La decisione chiarisce poi la distinzione tra costatazione e accertamento: la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l’accertamento, sicché occorre individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento successivo alla conclusione delle verifiche in cui la constatazione poteva ragionevolmente essere tradotta in accertamento. Da quel momento decorre il termine per la contestazione.
La Corte aggiunge che la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto relative ai tempi occorrenti, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono rimesse al giudice del merito con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è conseguentemente rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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