Ritardo della PA e risarcimento per perdita di chances nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1991 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro pubblico contrattualizzato il ritardo dell’amministrazione rispetto alle tempistiche procedimentali può rilevare come violazione delle regole di buona fede e correttezza, e quindi dell’art. 97 Cost., sempre che sia provata almeno la colpa dell’amministrazione quale datrice di lavoro. L’illegittimo diniego di una situazione di vantaggio, ancorché non qualificabile come diritto soggettivo ma come interesse legittimo, comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chances, purché sia provata una concreta ed effettiva occasione perduta. Il danno va liquidato in via equitativa, tenendo conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico ma della mera possibilità di conseguirlo.

Il Fatto

Una dipendente ha chiesto la condanna della Regione al risarcimento del danno patito per la mancata corresponsione, a decorrere dal 1.4.2012, dell’incentivo economico previsto dall’art. 13 legge reg. Calabria n. 34/2010, ovvero, in subordine, del danno patrimoniale collegato al ritardo nell’esame dell’istanza di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

La Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda. Ha escluso il diritto soggettivo alla risoluzione anticipata e all’incentivo in mancanza di accettazione della Regione, ha negato la violazione delle regole di buona fede per assenza di un errore macroscopico e ha ritenuto irrilevante la violazione dei tempi procedimentali, trattandosi di atti di gestione del rapporto di lavoro. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo, il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, sono stati accolti. La Corte d’appello aveva ancorato il risarcimento alla sola violazione delle regole di buona fede, escludendola in mancanza di un errore giuridico grossolano. Per i giudici di legittimità l’argomentazione non regge.

Il ritardo rispetto alle tempistiche procedimentali può venire in considerazione nel lavoro pubblico contrattualizzato proprio come violazione delle regole di buona fede e correttezza, sempre che sia provata almeno la colpa dell’amministrazione come datrice di lavoro. La sentenza impugnata si è discostata dai principi tracciati dalla stessa Corte in tema di colpevoli ritardi del datore di lavoro pubblico.

La Corte ha inoltre rilevato che l’amministrazione avrebbe potuto negare la pretesa alla risoluzione anticipata solo ravvisando le condizioni tassative indicate dall’art. 13, comma 4, legge reg. n. 34/2010: esigenze ostative di natura organizzativa, ragioni finanziarie o vincoli della normativa nazionale. Nel caso di specie tali ipotesi non risultano riscontrate, avendo la Corte d’appello parlato piuttosto di una valutazione comunque erronea.

Il dictum contrasta anche con il principio secondo cui, in tema di pubblico impiego, l’illegittimo diniego di una situazione di vantaggio, ancorché qualificabile come interesse legittimo e non come diritto soggettivo, comporta il diritto al risarcimento del danno per perdita di chances. Il danno va liquidato in via equitativa, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge prospetta un vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo, non conforme al testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, e incontra l’ulteriore sbarramento della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. Il quinto e il sesto motivo restano assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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